Occorre prestare attenzione alle diverse regole di deducibilità dei costi ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP

Di Alessandro COTTO e Carlotta SGATTONI

La super deduzione del 110% dei costi di ricerca e sviluppo relativi a determinati beni immateriali (c.d. nuovo Patent box) può essere operata, oltre che ai fini delle imposte sui redditi (IRES o IRPEF), anche ai fini IRAP (art. 6 commi 3 e 5 del DL 146/2021).

La norma non chiarisce, tuttavia, se la quantificazione dei costi agevolabili debba essere effettuata esclusivamente in base alle regole fiscali previste per le imposte sui redditi – e l’importo così determinato debba essere maggiorato del 110% anche ai fini IRAP –, oppure se debba essere effettuata seguendo le regole proprie di ciascuna imposta, con la conseguenza che la base di partenza per il calcolo della maggiorazione – e, quindi, la super deduzione fruibile – potrebbe risultare diversa ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IRAP. La problematica potrebbe porsi, ad esempio, con riferimento alle quote di ammortamento dei beni materiali le quali, secondo le regole ordinarie, sono ammesse in deduzione, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, entro un ammontare massimo pari a quello conseguente all’applicazione delle aliquote previste dal DM 31 dicembre 1988 (cfr. art. 102 del TUIR) mentre, ai fini IRAP, per le società di capitali e gli enti commerciali, concorrono alla determinazione della base imponibile per l’ammontare stanziato nella voce B.10.b del Conto economico (cfr. art. 5 del DLgs. 446/97).

Da un lato, la prima soluzione, in un’ottica di semplificazione, eviterebbe ai soggetti beneficiari l’aggravio di dover gestire la super deduzione su un doppio binario; dall’altro lato, però, il quadro normativo di riferimento non sembra imporre espressamente tale soluzione. A tal riguardo, si osserva che, secondo il provv. Agenzia delle Entrate 15 febbraio 2022 n. 48243 (punto 4), ai fini del calcolo della maggiorazione, le spese agevolabili:
– rilevano nel loro ammontare fiscalmente deducibile;
– sono imputate a ciascun periodo di imposta in applicazione dell’art. 109 commi 1 e 2 del TUIR indipendentemente dai regimi contabili e dai principi contabili adottati dall’impresa, nonché dall’eventuale capitalizzazione delle stesse.