In questo senso, si esprimono le FAQ sul modello REDDITI 2023 pubblicate dall’Agenzia delle Entrate

Di Gianluca ODETTO e Salvatore SANNA

L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione sul proprio sito alcune FAQ che chiariscono aspetti particolari legati alla compilazione dei modelli dichiarativi. Esse sono dedicate al regime CFC (quadro FC), all’affrancamento delle quote di OICR (quadro RQ) e all’ACE (quadro RS).

In merito al quadro FC, una FAQ utilizzata per le società di capitali, le società di persone, le persone fisiche e gli enti non commerciali osserva che esso è stato integrato per migliorare la gestione dell’opzione per il monitoraggio, che consente il riporto delle eccedenze “virtuali” (perdite, eccedenze di ROL, ecc.).
Secondo le istruzioni di quest’anno, il reddito o la perdita determinati secondo le regole IRES (art. 167 comma 7 del TUIR) devono essere indicati nel primo modulo del quadro FC relativo alla singola CFC.
Il secondo modulo, invece, prevede l’indicazione degli stessi dati e della medesima CFC, ma calcolati secondo i criteri semplificati del provv. n. 376652/2021. Con questa modalità di compilazione, non risulta più necessaria la sezione II-C (vecchi righi FC42-FC43) denominata “Perdite virtuali domestiche, che è stata conseguentemente eliminata nei modelli REDDITI 2023.

La seconda FAQ, dedicata all’opzione per l’affrancamento degli OICR, chiarisce correttamente che il relativo prospetto collocato nel quadro RQ del modello REDDITI SC riguarda le sole società non residenti. L’opzione, infatti, esplica efficacia con esclusivo riferimento ai redditi di capitale e ai redditi diversi di natura finanziaria (redditi prodotti da tali società in caso di possesso delle quote di OICR, se prive di una S.O. italiana); le società di capitali italiane, invece, possono produrre esclusivamente redditi d’impresa per presunzione assoluta.

Più interessante (e controverso) è il contenuto di una FAQ, anch’essa dedicata alle sole società di capitali, sull’ACE. Essa indica che, per le società costituite alla fine del 2020 con termine del primo esercizio sociale al 31 dicembre 2021, sarebbe possibile beneficiare della “super ACE” nel 2022. L’art. 19 comma 2 del DL 73/2021, infatti, prevede tale beneficio per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 per cui, interpretando la norma in modo letterale, il periodo agevolato sarebbe il 2022.