Per il Ddl. l’iter al Senato è stato rapido: trasmesso dalla Camera martedì, è stato approvato in via definitiva ieri

Di Arianna ZENI

Il DL 16 febbraio 2023 n. 11, pubblicato nella G.U. n. 40 del 16 febbraio 2023, ha sostanzialmente soppresso dal 17 febbraio 2023 la possibilità di optare per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante per gli interventi “edilizi” effettuati o per il c.d. “sconto sul corrispettivo”, ai sensi dell’art. 121 comma 1 lett. a) e b) del DL 34/2020.

Il disegno di legge di conversione è stato trasmesso martedì 4 aprile dalla Camera al Senato, dove ieri – senza aver concluso l’esame in Commissione Finanze – ha incassato la fiducia ed è stato approvato in via definitiva con 94 voti favorevoli, 72 contrari e 2 astenuti. Tuttavia, come già commentato su Eutekne.info sono state introdotte numerose novità (cfr. comunicato stampa Min. Economia e Finanze 22 febbraio 2023 n. 29).

Tra di esse si segnala l’estensione al 30 settembre 2023 del superbonus al 110% per gli interventi in corso sugli edifici unifamiliari (villette) o plurifamiliari autonomi (si veda “Superbonus per le villette fino al 30 settembre” del 28 marzo 2023) e la possibilità di aderire alla remissione in bonis, di cui all’art. 2 comma 1 del DL 16/2012, per le comunicazioni di opzione per la cessione o lo sconto sul corrispettivo relative a spese 2022 che non sono state trasmesse entro il 31 marzo 2023 (si veda “Opzioni di cessione con remissione in bonis entro il 30 novembre di fatto per tutti” del 30 marzo 2023).

Sono, inoltre, state apportate modifiche alla norma (clausola di salvaguardia) che consente in taluni casi di poter continuare a optare per cessione e sconto sul corrispettivo (sono previsti gli acquisti di box auto pertinenziali e gli interventi in edilizia libera) (si veda “Opzioni salve per interventi in edilizia libera con accordo stipulato entro il 16 febbraio” del 24 marzo 2023).

È ora prevista, inoltre, l’esclusione dal blocco delle opzioni per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche che danno diritto alla detrazione IRPEF/IRES del 75%, di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020, per interventi effettuati dai soggetti di cui alle lett. c), d) e d-bis) dell’art. 119 comma 9 del DL 34/2020 (IACP, ONLUS, OdV, APS) e per gli immobili nei territori colpiti da sisma.