L’azienda deve disporre di situazione contabili consuntive e persone con le competenze necessarie alla loro redazione

Di Fabrizio BAVA e Alain DEVALLE

Il Codice della crisi e dell’insolvenza (DLgs. n. 14/2019) richiede alle imprese di dotarsi di un’organizzazione in grado di agevolare la diagnosi precoce dello stato di difficoltà, grazie a un sistema di early warnings, allo scopo di consentire la pronta emersione della crisi, nella prospettiva del risanamento.

L’emersione anticipata della crisi è possibile solo adottando adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili e quindi strumenti in grado di intercettare tempestivamente le difficoltà fin dai primi segnali. Il kit di strumenti di cui l’impresa deve disporre sono diversi (si veda, da ultimo, “L’assetto dell’impresa deve consentire di predisporre la «lista particolareggiata»” del 6 marzo).
La definizione di adeguati assetti e la capacità dell’impresa di intercettare segnali di crisi vede coinvolti, ognuno con le proprie funzioni, diversi attori: l’impresa, l’organo di controllo e il revisore (qualora distinti).

L’impresa deve dotarsi di strumenti per comprendere e monitorare il proprio stato di salute. Lo strumento più semplice è l’utilizzo delle tecniche di analisi di bilancio con il calcolo di indici e margini che permettono di monitorare gli equilibri d’impresa. Tale monitoraggio deve essere periodico e quindi avrà cadenze regolari (ad esempio trimestrale, semestrale, ecc.). Per far ciò, l’impresa deve disporre di situazione contabili consuntive (e pertanto l’assetto assetto amministrativo-contabile deve essere in grado di produrle) e persone con le competenze necessarie alla loro redazione (adeguatezza dell’assetto organizzativo).

Gli indicatori a cui ricorrere devono essere individuati tenendo conto delle specificità della singola impresa, della sua dimensione e complessità. Ad esempio, in un’impresa che non ricorre agli istituti di credito per finanziarsi, in quanto vende direttamente al consumatore finale, ma che ha margini ridotti, non assumeranno particolare rilevanza gli indicatori di sostenibilità del debito, ma sarà particolarmente importante monitorare gli indicatori di redditività e i margini economici. Al contrario, in un’impresa manifatturiera molto esposta con gli istituti di credito il monitoraggio di indicatori quali PFN/Ebitda sarà particolarmente rilevante.

Dopo avere delineato il “tipo di termometro” con cui monitorare gli equilibri, si tratta di impostare un monitoraggio continuativo, così da cogliere prontamente alcuni segnali di peggioramento e poter valutare se si tratta di difficoltà temporanee o di un vero e proprio trend di peggioramento, cioè un segnale di crisi che richiederà approfondimenti.

In tali casi potrà essere necessario ricorrere a strumenti più analitici, come la redazione di budget e la valutazione dei flussi di cassa prospettici su base mensilizzata. Nelle situazioni più gravi si potrà valutare l’eventuale attivazione di uno degli strumenti previsti nell’ambito del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

A vigilare sull’operato dell’amministratore vi è l’organo di controllo (collegio sindacale nelle spa e, ove presente, collegio o sindaco unico nelle srl). Nel caso in cui l’amministratore non si attivi in presenza di squilibri, è l’organo di controllo che deve segnalare all’imprenditore la necessità di agire senza indugio al fine di intraprendere la migliore soluzione prevista dall’ordinamento per gestire la crisi.
Se la risposta degli amministratori non è adeguata al superamento della situazione di crisi il collegio sindacale potrà utilizzare i suoi “poteri” verso l’esterno.

Nell’ambito di tale percorso anche il ruolo del revisore è essenziale, sebbene nella versione in vigore non abbia poteri di attivazione verso l’esterno che spettano esclusivamente all’organo di controllo. Il compito del revisore è quello di esprimere un giudizio sul bilancio e per far ciò deve procedere alla verifica delle scritture contabili, nonché a tutte le fasi previste nell’ambito dell’attività tipica del revisore (pianificazione e verifica delle voci di bilancio). L’affidabilità dei dati è elemento essenziale per individuare correttamente eventuali segnali di crisi: si pensi ad esempio a situazioni in cui la società ha patrimonio netto positivo, ma sulla base di crediti verso clienti con scarsa (o nulla) probabilità di essere incassato.

L’eventuale svalutazione incide sulla consistenza patrimoniale e di conseguenza sull’attendibilità degli indicatori di essere in grado di rilevare, sul bilancio consuntivo, eventuali indicatori di crisi.

Il legislatore ha dunque creato un sistema in cui a diverso titolo i vari soggetti hanno un ruolo importante nella gestione della situazione di crisi.