Dal 2023 il regolamento SFDR si dispiega nella sua completezza, con l’entrata in vigore del Regolamento delegato Ue 2022/1288

Di Paolo VERNERO e Benedetta PARENA

Dal 10 marzo 2021 e? gradualmente entrata in vigore la regulation europea 2019/2088 (c.d. SFDR – sustainable financial investments disclosure regulation) che impone un impegno di compliance particolarmente complesso alle società di gestione del risparmio e ai market partecipant.

Obiettivo della SFDR e? di creare un sistema ordinato nel mondo dei cosiddetti investimenti finanziari sostenibili ESG (environment, social, governance) che era contraddistinto – e in gran parte lo è tutt’ora – da una elevata discrezionalità in cui la qualifica di “green” non risponde a requisiti adeguatamente regolamentati.

Questa circostanza è altresì la principale causa del fenomeno di greenwashing, cioè di operazioni di mero marketing (non corretto) da parte di operatori finanziari nella raccolta di fondi e nell’immettere sul mercato nuovi prodotti che, sovente, rispondono quasi esclusivamente all’esigenza di rendere appetibili all’investitore strumenti finanziari senza alcun effettivo fondamento di sostenibilita?. In tale contesto, la compliance indicata dalla SFDR dovrebbe andare di pari passo e coniugarsi con il Regolamento 852/2020 sulla tassonomia.

In merito si rileva che dal Report annuale dell’Osservatorio sulla Finanza d’Impatto promosso da Università di Milano-Bicocca e presentato il 29 novembre 2022 emerge che i dati divulgati dalle aziende partecipanti non sono sovrapponibili a quelli contemplati nella tassonomia e, oggi, richiesti dalla nuova direttiva CSRD: “nessuno ad oggi può considerarsi allineato con la Tassonomia, né con i conseguenti obblighi di rendicontazione non finanziaria”. Si palesa quindi un notevole gap da colmare che richiederà un considerevole sforzo da parte dei destinatari di queste normative, sia di tipo comunicativo, sul fronte delle attività di rendicontazione e reporting di sostenibilità dell’impresa, ma soprattutto di tipo economico-finanziario, legato agli investimenti necessari affinché le attività economiche possano considerarsi sostenibili secondo i criteri del regolamento europeo tassonomia, e quindi prevalentemente in termini di prodotto/servizio, processi produttivi, siti produttivi offerti e/o utilizzati dalle imprese.

Scopo generale della SFRD è quello di orientare gli investimenti verso prodotti che garantiscano una crescita sostenibile evitando i rischi di greenwashing, cioè di maquillage non veritieri nelle comunicazioni ai clienti, declinando tale scopo in elementi oggettivi e comparabili. La SFDR si indirizza in estrema sintesi all’ampio settore dell’asset management, nel cui ambito si annoverano gestori/manufactures di fondi comuni, fondi pensione, fondi alternativi, fondi di venture capital, assicurazioni, enti creditizi e in ogni caso ogni entità? (SGR, SIM, ecc.) che svolga la funzione di gestione di portafogli e di consulenza finanziaria.

La normativa ha l’intento di tenere in considerazione:
– i rischi di sostenibilità nelle decisioni di investimento;
– e misurare gli impatti avversi ai fini della sostenibilità delle decisioni di investimento;
– obblighi di disclosure dettagliata per prodotti che si vogliono qualificare con significative caratteristiche ESG.

In accordo con la MIFID II (markets in financial instruments directive), per tutti i prodotti finanziari, la SFDR richiede la divulgazione delle informazioni (anche nella modulistica precontrattuale) relative alle modalità di considerazione dei rischi di sostenibilità nelle decisioni d’investimento e sulle conseguenze che potrebbero avere sui rendimenti, valendo in tal senso il principio del comply or explain.

A partire dal 1° gennaio 2023, il regolamento SFDR si dispiega nella sua completezza, in seguito all’entrata in vigore del Regolamento delegato Ue 2022/1288 relativo agli standard tecnici di rendicontazione anche detti RTS – regulatory technical standards elaborati da EBA (Autorità bancaria europea), ESMA (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) ed EIOPA (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali), i quali specificano:
– i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni relative al principio base della tassonomia: “non arrecare un danno significativo”;
– il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni relative agli indicatori di sostenibilità e agli effetti negativi per la sostenibilità;
– il contenuto e la presentazione delle informazioni relative alla promozione delle caratteristiche ambientali e/o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile nei documenti precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche.

In seguito all’entrata in vigore degli RTS i c.d. “principali impatti avversi” e le caratteristiche di sostenibilità dovranno essere comunicati per la prima volta entro il 30 giugno 2023, facendo riferimento al periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022.