Proroga anche per le cessioni residue delle detrazioni per le spese nel 2020 e 2021 e le comunicazioni degli amministratori per le spese 2022

Di Arianna ZENI

Vista la complessità della materia e i carichi di lavoro dei professionisti, tra i provvedimenti più attesi dal c.d. decreto “Milleproroghe” vi sono le proroghe in materia di bonus edilizi.
Con la conversione in legge del provvedimento è quindi definitivo il rinvio al 31 marzo 2023:
– delle comunicazioni di opzione per gli interventi “edilizi”
– delle comunicazioni che gli amministratori di condominio devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate per gli interventi effettuati sulle parti comuni dei condomini.

Venendo al primo adempimento, con le modifiche introdotte in via definitiva, viene differito dal 16 marzo 2023 (termine ordinario fissato dal provv. Agenzia Entrate 3 febbraio 2022 n. 35873, punto 4.1) al 31 marzo 2023 il termine per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle opzioni per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o lo sconto sul corrispettivo ex art. 121 del DL 34/2020, in relazione alle spese sostenute per gli interventi “edilizi” nel 2022 e alle rate residue delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021 (art. 3 comma 10-octies del DL 198/2022 convertito).

La proroga al 31 marzo 2023 riguarda le spese richiamate sia nel caso si riferiscano a interventi effettuati sulle singole unità immobiliari, sia se sono effettuati sulle parti comuni degli edifici (siano essi costituiti in condominio o riguardino edifici composti da più unità immobiliari possedute, anche in comproprietà, interamente da un unico soggetto).

Al riguardo, è opportuno evidenziare che per le spese sostenute per gli interventi “edilizi” nel 2022 rimane possibile optare per la cessione o lo sconto, in quanto le disposizioni contenute nel DL 11/2023 che le hanno sostanzialmente soppresse riguarda solamente i lavori per i quali sono presentati i titoli abilitativi dal 17 febbraio 2023 (si veda “Stop a cessioni e sconto con clausola di salvaguardia” del 18 febbraio 2023).

Il successivo comma 10-novies dell’art. 3 del DL 198/2022 convertito, invece, proroga alla stessa data del 31 marzo 2023 il termine entro cui gli amministratori di condominio devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, a norma dell’art. 2 del DM 1 dicembre 2016, i dati relativi alle spese sostenute nel 2022 per gli interventi “edilizi” effettuati sulle parti comuni del condominio.

Anche per questa comunicazione, che ordinariamente deve essere trasmessa entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese ai sensi dell’art. 2 del DM 1 dicembre 2016, ci sono 15 giorni in più per poter adempiere.

Vi dovranno essere indicati i dati delle spese sostenute nell’anno 2022 dal condominio con riferimento:
– agli interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione di cui all’art. 16-bis del TUIR, di recupero o restauro delle facciate (c.d. “bonus facciate” di cui all’art. 1 commi 219-223 della L. 160/2019 che per le spese sostenute nel 2022 spettava nella misura del 60%), di riqualificazione energetica (ecobonus di cui all’art. 14 del DL 63/2013 e commi da 344 a 347 dell’art. 1 della L. 296/2006) e antisismici (sismabonus di cui all’art. 16 comma 1-bis e ss. del DL 63/2013), di rimozione delle barriere architettoniche (sia con superbonus, sia nella misura del 75% ai sensi dell’art. 119-ter del DL 34/2020), di sistemazione a verde (bonus verde di cui all’art. 1 commi 12-15 della L. 205/2017) e di installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali;
– all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione (art. 16 comma 2 del DL 63/2013).

Come precisato nelle istruzioni per la compilazione del modello allegate al provv. Agenzia Entrate 20 dicembre 2022 n. 470370 dovranno essere comunque inviati i dati degli interventi che hanno usufruito del superbonus nella misura del 110% e per i quali il condominio non ha effettuato pagamenti nel corso del 2022 per effetto delle opzioni per la cessione del credito da parte dei condomini o per lo sconto sul corrispettivo ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020.