Votata ieri la questione di fiducia sul Ddl. di conversione del DL 198/2022

Di Alice BOANO

Dopo l’approvazione da parte del Senato, il 15 febbraio, ieri la Camera, con 198 voti favorevoli e 128 contrari, ha votato la fiducia posta dal Governo sul Ddl. di conversione del DL 198/2022 (“Milleproroghe”).
Il testo contiene diverse rilevanti novità, alcune previste nel provvedimento originario, altre introdotte in sede di conversione.

Partendo da queste ultime, si segnalano due proroghe relative ai termini per effettuare gli investimenti in beni strumentali al fine del credito d’imposta ex L. 178/2020. La prima riguarda il differimento dal 30 settembre 2023 al 30 novembre 2023 del termine “lungo” per effettuare gli investimenti in beni materiali 4.0 prenotati entro il 31 dicembre 2022.
La seconda proroga, dal 30 giugno 2023 al 30 novembre 2023, interessa il termine “lungo” per effettuare gli investimenti in beni “ordinari” prenotati entro il 31 dicembre 2022.

Per quanto riguarda il credito d’imposta per il carburante delle imprese agricole e pesca III trimestre 2022, si segnala il differimento dal 31 marzo 2023 al 30 giugno 2023 del termine per l’utilizzo in compensazione mediante F24.

In ambito societario, di rilievo è la riapertura dei termini, scaduti lo scorso 31 luglio, per l’utilizzo della disciplina emergenziale in tema di assemblee di società, associazioni e fondazioni (art. 106 del DL 18/2020 convertito).
A prescindere da quanto specificato nei relativi statuti, quindi, le assemblee potranno svolgersi “a distanza” fino al 31 luglio 2023. La riapertura dei termini in questione, peraltro, non appare impattare sul primo comma dell’art. 106, che continua a disporre che, “in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio”. Di conseguenza, per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022 si potrà procedere all’approvazione nel maggior termine di 180 giorni solo in presenza delle condizioni indicate dal Codice civile.

Sono poi prorogate al 31 marzo 2023 anche le comunicazioni di opzione per gli interventi “edilizi” e le comunicazioni che gli amministratori di condominio devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate per gli interventi effettuati sulle parti comuni dei condomini.

La legge di conversione ha postergato al 1° gennaio 2024 il termine per l’applicazione delle sanzioni irrogabili in caso di inadempimento degli obblighi di pubblicazione delle erogazioni pubbliche percepite nel 2022, da rendicontare nel 2023. In tal modo, sono stati concessi alcuni mesi in più per adempiere all’obbligo informativo.

Estesa agli esercizi 2023, 2024 e 2025 anche la maggiorazione del 20% della deduzione delle spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali (quali la vite, l’olivo, i frutti maggiori, gli agrumi, i frutti minori, i piccoli frutti, i frutti tropicali e subtropicali e le piante forestali) prevista dall’art. 1 comma 509 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) per gli esercizi 2020, 2021 e 2022.

Durante l’iter di conversione è stata disposta la proroga di un anno, dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, del termine entro il quale organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e ONLUS possono beneficiare dei quorum propri delle assemblee ordinarie per adeguare i loro statuti alle disposizioni inderogabili del Codice del Terzo settore.

Da segnalare, poi, il differimento dal 1° gennaio 2023 al 1° luglio 2023 dell’applicazione delle disposizioni del DLgs. 28 febbraio 2021 n. 36 riguardante la riforma dello sport (si veda “Definita la disciplina fiscale transitoria per il lavoro sportivo nel dilettantismo” di oggi).

In relazione ai termini per l’agevolazione “prima casa”, si segnala infine la sospensione dal 1° aprile 2022 fino al 30 ottobre 2023. In base a tale modifica i termini riprenderanno così a decorrere, quindi, il 31 ottobre 2023.

Guardando invece alle norme originarie del decreto, in sede di conversione è stata confermata l’estensione del regime derogatorio di cui all’art. 60 comma 7-bis ss. del DL n. 104/2020 convertito, che consente di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, anche agli esercizi in corso al 31 dicembre 2023 (si veda “Sospensione degli ammortamenti anche nei bilanci 2023” del 4 gennaio 2023).

Confermato anche che alle eventuali perdite civilistiche dell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2022 gli adempimenti previsti in materia dalle disposizioni codicistiche sono posticipati all’assemblea che approverà il bilancio 2027 (si veda “Sterilizzate anche le perdite 2022” del 3 gennaio 2023).