La recente nomina da parte del MEF di un comitato consultivo lascia presagire un’accelerazione nell’iter attuativo della disciplina in materia
Il fatto che il MEF abbia nominato un comitato consultivo (si veda “Nominato un comitato consultivo per il controllo della qualità della revisione legale” del 21 febbraio 2023) rende di nuovo attuale il delicato tema dei controlli di qualità nell’ambito della revisione legale dei conti, lasciando presagire la possibile partenza entro un breve lasso di tempo delle verifiche relative agli incarichi che maggiormente coinvolgono i professionisti, vale a dire quelle attinenti agli enti che non sono di interesse pubblico né sottoposti a regime intermedio. Fino al termine del prossimo 30 giugno, il gruppo di lavoro avrà l’obiettivo di proporre criteri per l’attuazione della disciplina dei controlli di qualità e schemi di procedure finalizzate al relativo svolgimento.
Si ricorda che il controllo esterno sulle suddette tipologie di incarichi è disciplinato dall’art. 20 del DLgs. 39/2010, secondo cui sono sottoposti a verifica da parte del MEF gli iscritti nel Registro dei revisori che svolgono incarichi di revisione legale. Tale disposizione interessa espressamente anche i membri del Collegio sindacale a cui venga affidata la revisione legale. La selezione dei soggetti da sottoporre al controllo di qualità avverrà sulla base di un’analisi del rischio e, relativamente a incarichi su società che superano i limiti di quelle che il richiamato decreto definisce come “piccole imprese”, almeno ogni 6 anni. Ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. s-bis del DLgs. 39/2010, sono considerate piccole imprese quelle che alla data di bilancio non superano almeno due dei seguenti limiti:
– 4 milioni di euro del totale dello Stato patrimoniale;
– 8 milioni di euro di ricavi;
– 50 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.
Il controllo di qualità si baserà su un esame adeguato dei documenti di revisione selezionati e includerà una valutazione:
– della conformità ai principi di revisione e ai requisiti di indipendenza applicabili;
– della quantità e qualità delle risorse impiegate;
– dei corrispettivi della revisione;
– del sistema di controllo interno della qualità per le società di revisione.
Le verifiche in questione, che dovranno essere appropriate e proporzionate alla portata e alla complessità dell’attività svolta dal revisore legale, saranno effettuate da persone fisiche in possesso di un’adeguata formazione ed esperienza professionale in materia di revisione dei conti e di informativa finanziaria e di bilancio, nonché della formazione specifica in materia di controllo della qualità di cui all’art. 5-bis del DLgs. 39/2010. Inoltre i soggetti incaricati del controllo dovranno rispettare la riservatezza delle informazioni di cui verranno a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni.
Una volta selezionato, il professionista sarà tenuto a collaborare con il soggetto incaricato dal MEF, garantendo l’accesso ai propri locali e fornendo le informazioni e i documenti richiesti.
Terminate le verifiche, i controllori dovranno redigere una relazione contenente la descrizione degli esiti del lavoro svolto e le eventuali raccomandazioni al revisore di effettuare specifici interventi, con l’indicazione del termine entro cui dovranno essere posti in essere. In caso di mancata, incompleta o tardiva effettuazione di tali interventi, il MEF potrà applicare le sanzioni previste dall’art. 24 del DLgs. 39/2010.