Dopo il Regolamento 2020/852, che ha individuato sei obiettivi ambientali, la Commissione europea, con atti delegati, ha elaborato un elenco di attività

Di Paolo VERNERO e Benedetta PARENA

In uno scenario sempre più segnato da eventi climatici estremi, emergenze pandemiche e crisi economico-sociali, l’urgenza di ridefinire l’attuale modello di sviluppo economico si è intrecciata all’opportunità di realizzare una crescita duratura con l’attuazione di un piano di ripresa sostenibile. In tale situazione:
– a luglio 2000 è stato lanciato il Global Compact delle Nazioni Unite per la promozione di un’economia globale sostenibile;
– a settembre 2015 è stata sottoscritta l’Agenda 2030, ossia il programma per lo sviluppo sostenibile unitamente all’individuazione dei SDGs (Sustainable development goals), cioè degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile;
– a dicembre 2015 è stato stipulato l’Accordo di Parigi sul climate change,
– a dicembre 2019 è stato pubblicato l’European Green Deal per il sostegno alla transizione verso un’economia sostenibile;
– a luglio 2020 è stata approvata la NextGenerationEU.

Nel contesto delineato, il Parlamento europeo ha approvato nel giugno 2020 il Regolamento Ue 2020/852 (c.d. “Regolamento Tassonomia”), che fornisce alle imprese e ai mercati finanziari uno standard comune da utilizzare per poter classificare un’attività come “sostenibile” dal punto di vista ambientale.

Considerata la complessità e la natura altamente tecnica del lavoro da svolgere, la Commissione europea ha scelto di procedere con un approccio graduale, iniziando con una tassonomia riferita ai cambiamenti climatici, per procedere poi allo studio delle altre attività ambientalmente sostenibili e, in un secondo momento, di quelle rilevanti sul piano sociale e di governance. Per essere realizzato, il processo di transizione necessita di un ingente ammontare di investimenti sia pubblici che privati, sia nazionali che multilaterali. Il passaggio alla finanza sostenibile richiede un quadro di classificazione unitario e condiviso della sostenibilità: da qui nasce la necessità e l’esigenza di stabilire regole chiare e univoche (ossia una tassonomia) per orientare gli investitori, da un lato, e per evitare fenomeni di greenwashing, dall’altro.

Il Regolamento Tassonomia, che rappresenta, dunque, uno dei pilastri fondamentali della strategia europea sulla finanza sostenibile, include tra i destinatari:
– chi partecipa ai mercati finanziari offrendo prodotti finanziari (da qui lo stretto collegamento con il Regolamento SFRD);
– le imprese (finanziarie e non) oggi soggette all’obbligo di predisposizione della dichiarazione non finanziaria;
– tutti quegli operatori economici che, volontariamente, sono interessati ad attirare i c.d. green investments nonché le opportunità proposte dalla finanza sostenibile, fra cui si annoverano gli investimenti in attuazione delle riforme finanziate dal PNRR.

L’art. 9 del Regolamento individua in maniera puntuale sei obiettivi ambientali sui quali il documento fa perno, ossia la mitigazione ai cambiamenti climatici, l’adattamento ai cambiamenti climatici, l’uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine, la transizione all’economia circolare, la prevenzione e riduzione dell’inquinamento e la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.
Affinché un’attività possa essere considerata ecosostenibile, l’art. 3 del Regolamento specifica che vanno rispettate contemporaneamente quattro condizioni:
– deve contribuire in modo sostanziale al raggiungimento di almeno uno degli obiettivi ambientali del Regolamento;
– non deve arrecare un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali del Regolamento;
– deve essere svolta nel rispetto delle c.d. garanzie minime di salvaguardia;
– deve essere conforme ai criteri di vaglio tecnico definiti nell’ambito del sistema.

La Commissione europea, con specifici atti delegati, ha elaborato un elenco delle attività sostenibili (dal punto di vista ambientale), definendo per ciascun obiettivo ambientale i c.d. Technical Screening Criteria – TSC (che puntano a esplicitare e dettagliare i requisiti di “contributo sostanziale” e di “Non arrecare un Danno Significativo” per le singole attività economiche).

Il primo atto delegato, il Climate Delegated Act (relativo ai primi due obiettivi ambientali e pubblicato il 9 dicembre 2021), elenca complessivamente 170 attività economiche (che rappresentano circa il 40% delle società quotate in borsa nell’Ue e che coprono quasi l’80% delle emissioni dirette di gas climalteranti), stabilendo quale decorrenza per gli obblighi di disclosure il 1° gennaio 2022. Inoltre, il 15 luglio 2022 è stato pubblicato l’atto delegato complementare (applicabile dal 1° gennaio 2023), che arricchisce i TSC del Climate Delegated Act includendo anche determinate attività del settore nucleare e del gas naturale.
Il secondo atto delegato, che riguarda i restanti quattro obiettivi ambientali, è stato posto in consultazione dal 31 dicembre 2022 al 21 gennaio 2023.