Istituiti i codici tributo; manca solo l’applicativo per inviare il modello di definizione

Di Alfio CISSELLO

Con la risoluzione n. 6 dell’Agenzia delle Entrate pubblicata ieri, sono stati istituiti i codici tributo da inserire nel modello F24 per la definizione delle liti pendenti, disciplinata dall’art. 1 commi 186 ss. della L. 197/2022.

Il modello di definizione è stato approvato con il provvedimento 1° febbraio 2023 n. 30294 e va inviato esclusivamente tramite l’applicativo che sarà messo a disposizione sul sito dell’Agenzia.
Sino a quando l’applicativo indicato non sarà operativo, è tuttavia possibile l’invio alla PEC della Direzione provinciale che è parte del giudizio.

La trasmissione del modello e il pagamento delle somme (o della prima rata) devono avvenire entro il 30 giugno 2023.
Gli importi, se superiori a 1.000 euro, possono essere dilazionati in massimo 20 rate trimestrali, maggiorate degli interessi al tasso legale e non è ammessa la compensazione.

Riepilogando, in sintesi, i benefici della definizione, si ha riguardo alle sentenze depositate al 1° gennaio 2023:
– se il contribuente è soccombente o se non c’è ancora la sentenza, si pagano tutte le imposte;
– se al 1° gennaio 2023 c’è stata la costituzione in giudizio, oppure se il processo pende in sede di rinvio o se sono pendenti i termini per riassumere, si paga il 90% delle imposte;
– se l’Agenzia fiscale è rimasta soccombente in primo grado, si paga il 40% delle imposte, con stralcio di sanzioni e interessi;
– se l’Agenzia fiscale è rimasta soccombente in secondo grado (non rileva che in primo grado abbia vinto o perso), si paga il 15% delle imposte con stralcio di sanzioni e interessi;
– se il processo pende in Cassazione al 1° gennaio 2023 e l’Agenzia fiscale è rimasta per intero soccombente in tutti i pregressi gradi di giudizio, si paga il 5% delle imposte;
– se si tratta di sole sanzioni non collegate al tributo, si paga il 40% (se non c’è sentenza o in presenza di sentenza negativa) o il 15% (se c’è stata sentenza positiva).

Tornando alla risoluzione di ieri, deve esserci, sotto alcuni aspetti, corrispondenza tra domanda di definizione e modello F24.
Il pagamento deve avvenire tramite modello F24 quand’anche i versamenti delle imposte oggetto di contenzioso siano soggetti ad altre forme di pagamento, ad esempio il modello F23.

Ai fini della compilazione del modello:
– occorre indicare il “codice ufficio”, ricavabile nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate (se si tratta di Direzione provinciale, il codice è quello dell’ufficio legale);
– per l’IRAP/addizionale regionale si inserisce anche il codice della Regione;
– per l’addizionale comunale il codice catastale del Comune;
– il campo “anno di riferimento” deve coincidere con quello riportato nella domanda di definizione.

Mentre nel modello di definizione si indicano le somme dovute nella loro totalità (lorde e nette), nella predisposizione del modello F24 potrebbe essere necessario distinguerle tra diverse imposte, siccome sono stati istituiti codici tributo relativi a IVA, IRAP e addizionale regionale, addizionali comunali e altri tributi erariali.
Ovviamente gli importi netti da pagare indicati nella domanda di definizione devono coincidere con quelli indicati nel modello F24.