La possibilità di non svalutare i titoli è ammessa a condizione che la perdita non abbia carattere durevole

Di Silvia LATORRACA

Nella giornata di ieri, 14 febbraio 2023, la Fondazione OIC ha fornito le indicazioni per la valutazione dei titoli non immobilizzati, in vista della prossima chiusura dei bilanci 2022.

Il Consiglio di gestione dell’OIC ha, infatti, approvato in via definitiva il documento interpretativo n. 11, che analizza, sotto il profilo tecnico-contabile, il regime derogatorio disciplinato dall’art. 45 commi 3-octies-3-decies del DL n. 73/2022 conv. L. n. 122/2022 (c.d. DL “Semplificazioni fiscali”), che consente ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali di valutare i titoli dell’attivo circolante in base al valore di iscrizione risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, evitando la svalutazione in base al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta salva l’ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole.

La versione definitiva del documento interpretativo non si discosta in modo sostanziale rispetto alla bozza, pubblicata il 18 ottobre 2022 e sottoposta a consultazione pubblica fino al 2 novembre 2022, tant’è che risulta invariata anche la numerazione dei paragrafi.
In primo luogo, viene dato conto delle novità introdotte dall’art. 14-quater del DL n. 176/2022 conv. L. n. 6/2023 (c.d. DL “Aiuti-quater”), per effetto delle quali le imprese di assicurazione, che si avvalgono del regime derogatorio, destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla mancata svalutazione dei titoli, non solo al netto del relativo onere fiscale (come già previsto dalla norma), ma anche al netto dell’effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all’esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi.

Tale ultimo intervento non è oggetto, comunque, di approfondimento da parte dell’OIC, in quanto applicabile alle sole imprese di cui all’art. 91 comma 2 del DLgs. n. 209/2005 (c.d. “Codice delle assicurazioni private”), per le quali le modalità attuative delle disposizioni in esame sono stabilite dal regolamento IVASS n. 52/2022.
La versione definitiva del documento interpretativo OIC 11 recepisce, poi, in maniera più puntuale, in specie per i soggetti con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare, la decorrenza del regime derogatorio, il quale si applica, ai sensi dell’art. 45 comma 3-octies del DL n. 73/2022 convertito, con riferimento all’esercizio in corso al 22 giugno 2022 (data di entrata in vigore del decreto legge).

Viene, in particolare, precisato che la deroga si applica sia ai titoli iscritti nell’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato (ad esempio, il bilancio al 31 dicembre 2021), sia ai titoli acquistati nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge (ad esempio, l’esercizio 2022).
In tali ipotesi, il riferimento per la valutazione non è il valore risultante dall’ultimo bilancio regolarmente approvato, bensì il costo di acquisto.

Da ultimo, nell’ambito delle “Motivazioni alla base delle decisioni assunte”, sono stati forniti alcuni esempi numerici relativi ai fatti successivi alla chiusura dell’esercizio.
A tal riguardo, fermo restando che, ai sensi dell’art. 45 comma 3-octies del DL n. 73/2022, la possibilità di non svalutare i titoli è ammessa a condizione che la perdita non abbia carattere durevole, il documento interpretativo OIC 11 precisa che, per le perdite di carattere durevole che si manifestano solo dopo la chiusura dell’esercizio, ai fini della deroga si tiene conto delle disposizioni del documento OIC 29.

Inoltre, il ricorso alla deroga non è ammesso nei casi in cui gli elementi che rendono accertato il minor valore espresso dal mercato alla data di chiusura dell’esercizio intervengono dopo tale data. È il caso, ad esempio, della rilevazione delle perdite conseguenti alla vendita dei titoli sul mercato dopo la chiusura dell’esercizio.
Il documento interpretativo prende ad esempio un titolo iscritto nel bilancio al 31 dicembre 2021 ad un valore di 100 euro, con valore di mercato al 31 dicembre 2022 pari a 70 euro.

Nell’ipotesi in cui il titolo sia venduto a 70 euro a febbraio 2023 prima della formazione del bilancio, secondo l’OIC, al 31 dicembre 2022 la perdita di 30 euro è considerata durevole, in quanto è confermata dalla vendita di febbraio 2023. Pertanto, il titolo è iscritto a 70 euro.
Si ipotizzi, invece, che il titolo sia venduto a 80 euro a febbraio 2023. Al 31 dicembre 2022 la perdita di 30 euro è considerata durevole solo per 20 euro, in quanto la vendita dimostra che la perdita di 10 euro non ha carattere durevole. Pertanto, al 31 dicembre 2022 il titolo è iscritto a 80 euro.

Infine, nel caso di vendita a 60 euro, la perdita da rilevare nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2022 sarebbe pari a 30 euro, in quanto l’ulteriore perdita di 10 euro è di competenza dell’esercizio successivo.