Il regime di contabilità semplificata si applica in via naturale e non richiede opzione nella dichiarazione annuale IVA

Di Emanuele GRECO e Paola RIVETTI

Ai soggetti passivi IVA è riconosciuta la possibilità di effettuare le liquidazioni periodiche su base trimestrale, ai sensi dell’art. 7 del DPR 542/99, fermo l’obbligo di maggiorare dell’1% le somme dovute a titolo di versamenti periodici e di saldo annuale.

Il regime trimestrale di liquidazione dell’imposta richiede l’esercizio di un’opzione, consentita ai soggetti che nell’anno solare precedente abbiano realizzato un volume d’affari non superiore alle soglie individuate dal citato art. 7.
In base a quanto stabilito dall’art. 14 comma 11 della L. 183/2011, i limiti sono i medesimi di quelli previsti per avvalersi del regime di contabilità semplificata.

L’art. 1 comma 276 della L. 197/2022, in vigore dal 1° gennaio 2023, ha innalzato gli importi fissati in precedenza dall’art. 18 del DPR 600/73. In virtù del rinvio operato dalla citata L. 183/2011, quindi, è richiesto un volume d’affari non superiore a:
– 500.000 euro (invece che 400.000), per gli esercenti arti o professioni e per le imprese aventi a oggetto prestazioni di servizi;
– 800.000 euro (invece che 700.000), per le imprese aventi a oggetto attività diverse dalle prestazioni di servizi.
I nuovi limiti vanno considerati facendo riferimento all’anno precedente.

Pertanto, per il ricorso alla liquidazione con periodicità trimestrale nell’anno 2023, le imprese devono verificare se, nel precedente anno 2022, sia stato o meno superato il limite di volume d’affari di 500.000 o di 800.000 euro (si veda “Contabilità semplificata con tetto di ricavi a 800.000 euro” del 23 gennaio 2023).

A fronte del descritto incremento, è possibile che nuovi soggetti passivi soddisfino le condizioni di accesso alle liquidazioni trimestrali, avendo realizzato – nel 2022 – un volume d’affari non superiore a 500.000 o 800.000 euro, a seconda delle situazioni.
A norma dell’art. 1 del DPR 442/97, l’opzione per il regime trimestrale si desume dal comportamento concludente del soggetto passivo. La validità dell’opzione è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall’inizio dell’anno o dell’attività.
Pertanto, il soggetto passivo che, sulla base della situazione relativa al 2022, soddisfa i requisiti si limita a liquidare l’imposta su base trimestrale nel corso del 2023 (il termine per la prima liquidazione è il 16 maggio 2023).

L’art. 2 del DPR 442/97 impone di comunicare l’opzione nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata.
Nel caso sopra descritto, quindi, nessun adempimento è previsto nel modello IVA 2023, riferito al 2022.
Sono, invece, tenuti a comunicare l’opzione esercitata – nel modello IVA 2023 – i soggetti passivi che hanno effettuato le liquidazioni su base trimestrale già nel 2022, avendo maturato i requisiti in ragione del volume d’affari del 2021 (400.000 o 700.000 euro), barrando la casella 1 del rigo VO2.

Come detto, le soglie per le liquidazioni trimestrali IVA si determinano in base a quelle di accesso al regime di contabilità semplificata, per il quale, però, si assume l’ammontare dei ricavi dell’anno precedente e non il volume d’affari.

Il rispetto dei limiti di ricavi sopra indicati (500.000 o 800.000 euro, per l’anno 2022) rende applicabile il regime di contabilità semplificata “naturalmente” per il 2023. Per cui, se nell’anno precedente il soggetto era in contabilità ordinaria e transita dal 2023 a quella semplificata, non vi è la necessità di effettuare alcun tipo di comunicazione nella dichiarazione IVA annuale.

Diverso il caso del soggetto che, pur avendo i requisiti per applicare la contabilità semplificata, opti per il regime contabile ordinario con vincolo triennale (art. 18 comma 8 del DPR 600/73). In questo caso la scelta del regime opzionale dev’essere comunicata nel quadro VO della dichiarazione IVA da presentare l’anno successivo.