Il criterio dovrebbe trovare applicazione generalizza durante il periodo opzionale
Parlando di verifica dei limiti per l’utilizzo della contabilità semplificata, una situazione peculiare interessa le imprese che hanno optato per il regime delle registrazioni ai fini IVA, di cui all’art. 18 comma 5 del DPR 600/73.
Esercitando tale opzione triennale, viene adottato “un criterio di semplificazione ulteriore nella determinazione del reddito delle imprese minori” che consente di evitare di monitorare le date di effettivo incasso e pagamento, in quanto “il ricavo si intende incassato e il costo pagato alla data di registrazione del documento contabile” sui registri IVA integrati (circ. n. 11/2017, § 6 e 6.5).
In base all’art. 18 comma 1 del DPR 600/73, i limiti per la contabilità semplificata – dal 2023 pari a 500.000 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, oppure a 800.000 euro, per le imprese aventi per oggetto altre attività – devono essere computati tenendo conto dei ricavi, di cui agli artt. 57 e 85 del TUIR, che sono:
– “conseguiti nell’ultimo anno di applicazione dei criteri previsti dall’articolo 109, comma 2 del medesimo testo unico”;
– “percepiti in un intero anno” (o che si presume di percepire per i soggetti che iniziano l’attività, previo ragguaglio ad anno del limite).
Occorre quindi far riferimento sia ai ricavi “conseguiti” rilevati “per competenza”, sia ai ricavi “percepiti” imputati “per cassa”. Il primo parametro è utilizzabile solo in caso di transito dal regime ordinario di contabilità a quello semplificato (circ. n. 11/2017, § 2); in tutti gli altri casi, i ricavi del periodo precedente sono considerati in base al principio di cassa.
Non è stato chiarito se, in caso di ricorso al regime opzionale delle registrazioni IVA, il computo delle predette soglie debba avvenire applicando lo stesso criterio presuntivo sopra indicato (ossia considerando i ricavi “annotati” sui registri IVA), oppure se occorra applicare il criterio di cassa vero e proprio (ossia considerando i ricavi effettivamente incassati).
Nonostante il comma 1 dell’art. 18 citato faccia riferimento ai “ricavi […] percepiti in un intero anno” (computati per cassa), il successivo comma 5 fissa una presunzione assoluta – secondo la circ. Agenzia delle Entrate n. 11/2017, § 6 – che equipara le date degli incassi e dei pagamenti a quelle delle registrazioni ai fini IVA.
Proprio perché tale regime “introduce un criterio di semplificazione ulteriore”, consistente nell’esonerare il contribuente dal monitoraggio dei pagamenti effettuati e ricevuti, tale finalità semplificatrice dovrebbe assumere carattere generale durante il periodo di valenza dell’opzione. In questo modo, il criterio speciale dell’art. 18 comma 5 sarebbe applicato in modo uniforme tanto sotto il profilo della determinazione delle condizioni per l’applicazione del regime e delle modalità di compilazione dei registri IVA, quanto sotto il profilo della determinazione del reddito d’impresa.
Se così non fosse, invece, negli anni di permanenza nel regime opzionale e, in particolar modo, in presenza di ricavi complessivi prossimi ai limiti sopra definiti, si assisterebbe a un aggravio di adempimenti in quanto si renderebbe necessario individuare tra i ricavi quelli che sono stati effettivamente incassati nel periodo precedente.
Data la sua rilevanza, sarebbe auspicabile un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate volto a confermare l’utilizzo del criterio speciale delle registrazioni IVA anche ai fini del computo dei limiti di 500.000 e 800.000 euro.