L’Agenzia delle Entrate conferma tale possibilità

Di Alfio CISSELLO

La rottamazione dei ruoli prevista dalla L. 197/2022 riguarda i carichi consegnati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Il beneficio consiste nello stralcio di tutte le somme relative alle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi (tipicamente quelli da ritardata iscrizione a ruolo) e nella non debenza degli interessi di mora e degli aggi di riscossione.
Gli importi a titolo di capitale vanno pagati per intero.

L’Agenzia delle Entrate, in occasione del Videoforum di ItaliaOggi del 23 gennaio 2023, conferma, in aderenza al dato normativo, che se si decade dalla rottamazione dei ruoli rimane intatta la possibilità di domandare la dilazione dei ruoli ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73.

Si tratta di un aspetto che differenzia la rottamazione ex art. 1 commi 231 e ss. della L. 197/2022 dalle precedenti, in cui la decadenza dalla rottamazione inibiva la dilazione delle somme, che potevano quindi essere riscosse in unica soluzione.
La domanda di rottamazione dei ruoli deve essere trasmessa entro il 30 aprile 2023 utilizzando l’applicativo messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Per quanto riguarda gli eventuali piani di dilazione delle somme in essere, si rammenta che:
– dal momento in cui viene presentata la domanda di rottamazione e sino al 31 luglio 2023 gli obblighi di pagamento derivanti dalle rate sono sospesi (art. 1 comma 240 della L. 197/2022);
– se la rateazione non viene concessa, il debitore potrà riprendere il pagamento delle rate (FAQ 12 pubblicata sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione);
– le precedenti dilazioni dei ruoli sono revocate il 31 luglio 2023 (art. 1 comma 243 della L. 197/2022);
– in merito agli importi pagati anche per effetto delle rate, “le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili” (art. 1 comma 239 della L. 197/2022).

In breve, solo se la rottamazione viene negata è possibile riprendere il pagamento delle rate. Cosa non da poco, considerato che, volendo essere rigorosi, la sospensione delle rate da dilazione dei ruoli presuppone che si tratti di carichi definibili (stando alle FAQ richiamate, comunque sarà possibile riprendere il pagamento delle rate; nella maggioranza dei casi, la rottamazione viene negata in quanto i carichi non sono definibili, salvo il caso della domanda tardiva).
Invece, se si accede alla rottamazione e si decade, andrà presentata una nuova domanda di dilazione nel rispetto dell’art. 19 del DPR 602/72.

Non sarà possibile riprendere il pagamento delle rate precedenti, in quanto la dilazione è come visto stata revocata.

Trattasi di una nuova dilazione

La decadenza dalla rottamazione dei ruoli si verifica quando tutte le somme o una delle rate non vengono pagate o vengono pagate in misura insufficiente (basta un inadempimento anche esiguo).

Per quanto riguarda la tardività, è prevista una tolleranza di cinque giorni (art. 1 comma 244 della L. 197/2022).
Se si decade dalla rottamazione, ne vengono meno gli effetti dunque riemerge il debito a titolo di sanzioni, interessi da ritardata iscrizione a ruolo, interessi di mora e aggi di riscossione.