Resta l’alternatività con il regime forfetario in presenza dei necessari presupposti

Di Paola RIVETTI

Con l’intervento della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023), per gli esercenti attività d’impresa (diversi dalle società di capitali), i limiti di ricavi per l’utilizzo della contabilità semplificata, di cui all’art. 18 del DPR 600/73, sono stati incrementati:
– da 400.000 a 500.000 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
– da 700.000 a 800.000 euro, per le imprese aventi per oggetto altre attività.

L’intervento produce effetti anche con riguardo all’opzione per la liquidazione IVA con periodicità trimestrale e al regime di determinazione forfetaria del reddito d’impresa di cui all’art. 145 del TUIR per gli enti non commerciali.
I criteri per l’individuazione delle attività consistenti nella prestazione di servizi sono stati definiti dal DM 17 gennaio 1992 (seppur con riferimento alla versione dell’art. 18 del DPR 600/73 antecedente alle modifiche apportate con la L. n. 232/2016) sulla base delle prestazioni indicate nell’art. 3 del DPR 633/72 ai fini IVA.

I nuovi limiti vanno considerati facendo riferimento ai ricavi dell’anno precedente (circ. Agenzia delle Entrate n. 80/2001, ris. n. 293/2007, circ. n. 11/2017, § 2). Pertanto, per l’utilizzo del regime nell’anno 2023, le imprese devono verificare se, nel precedente anno 2022, sono stati o meno superati i limiti di 500.000 e di 800.000 euro di ricavi.
Laddove tali limiti siano stati superati, dovrà essere applicato il regime ordinario di contabilità nel 2023.

Se nel 2022, invece, sono stati percepiti (o conseguiti) ricavi di ammontare non superiore a tali nuove soglie è possibile beneficiare del regime contabile semplificato. In tal caso, resta comunque possibile optare per l’applicazione del regime contabile ordinario con vincolo triennale (art. 18 comma 8 del DPR 600/73), dandone comunicazione nel quadro VO della dichiarazione IVA da presentare l’anno successivo.

Nessun vincolo sussiste tra regime di contabilità semplificata per le imprese e regime forfetario di cui alla L. 190/2014. È stato infatti precisato che sono entrambi naturali per i contribuenti minori per cui “i contribuenti possono sempre transitare dal regime semplificato al forfetario se in possesso dei requisiti per la sua applicazione. In tal caso, infatti, il contribuente passa da un regime naturale a un altro regime naturale” (circ. Agenzia delle Entrate n. 9/2019, § 3.1, e ris. n. 64/2018).

In caso di avvio di una nuova attività, i limiti di ricavi vanno ragguagliati all’anno (art. 18 comma 9 del DPR 600/73).
Si ipotizzi un imprenditore individuale che il 1° febbraio 2023 inizi un’attività consistente nella prestazione di servizi in contabilità semplificata, a causa della sussistenza di una causa di esclusione dal regime forfetario. Se, per il 2023, saranno percepiti ricavi superiori a 457.534,25 euro [500.000 × (334/365)], per lo stesso anno resta applicabile il regime semplificato, ma, a decorrere dall’anno successivo (2024), occorrerà applicare il regime ordinario di contabilità.
Specifiche disposizioni valgono per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività. L’art. 18 comma 1 terzo e quarto periodo del DPR 600/73 dispone che, in tali ipotesi, “si fa riferimento all’ammontare dei ricavi relativi alla attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi”.
Ne consegue che:
– se è tenuta una distinta annotazione dei ricavi per ogni attività, si fa riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente, ovverosia l’attività dalla quale sono percepiti (o conseguiti) i maggiori ricavi nel periodo d’imposta;
– se manca la distinta annotazione, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi e, ai fini dell’individuazione del regime contabile e fiscale, rileva il limite di 800.000 euro (circ. Agenzia delle Entrate n. 80/2001).

In ogni caso, qualora l’ammontare complessivo dei ricavi, relativo a tutte le attività svolte, superi il limite massimo (pari a 800.000 euro), l’accesso al regime di contabilità semplificata è precluso (ris. Agenzia delle Entrate n. 293/2007 e circ. Agenzia delle Entrate n. 11/2017, § 2).