In assenza del requisito dell’iscrizione alla Gestione basta un’autocertificazione

Di Daniele SILVESTRO

Con il messaggio n. 317 di ieri, l’INPS fornisce le istruzioni operative per la presentazione delle istanze di riesame da parte dei lavoratori autonomi e professionisti (iscritti in una Gestione dell’Istituto) la cui domanda di accesso all’indennità una tantum di 200 euro, nonché dell’integrazione di 150 euro, risulta respinta per non aver superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti previsti dalla normativa (art. 33 del DL 50/2022, art. 20 del DL 144/2022 e DM 19 agosto 2022).

Nel dettaglio, il lavoratore autonomo o il professionista può presentare richiesta di riesame accedendo alla stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità una tantum 200 euro”. Per le domande che si trovano nello stato “Respinta” è disponibile una lista dei motivi di reiezione e il tasto “Chiedi riesame”, che consente di inserire la motivazione della richiesta e, attraverso la funzione “Allega documentazione”, i documenti previsti per il riesame.
I lavoratori autonomi e i professionisti possono presentare la domanda di riesame entro il termine, non perentorio, di 90 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio in commento (ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva).

Con l’occasione l’Istituto di previdenza riepiloga le condizioni individuate dalla normativa e i chiarimenti illustrati con la circ. n. 103/2022. Si ricorda, infatti, che l’indennità in esame è riconosciuta ai lavoratori autonomi e ai professionisti che sono in possesso di tutti i seguenti requisiti:
– reddito complessivo non superiore a 35.000 euro nel periodo d’imposta 2021 (ovvero non superiore a 20.000 euro se si vuole accedere anche all’integrazione di 150 euro);
– iscrizione alla gestione previdenziale INPS di appartenenza alla data del 18 maggio 2022;
– avere partita IVA attiva e attività lavorativa avviata entro il 18 maggio 2022 (il messaggio in commento non fa alcun riferimento alla recente estensione dell’indennità anche ai non titolari di partita IVA, disposta dal DM 7 dicembre 2022 n. 6);
– aver effettuato, entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall’anno 2020 (fatta eccezione per i contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro il 18 maggio 2022);
– non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022;
– non essere percettore delle prestazioni di cui agli artt. 31 e 32 del DL 50/2022.

Per agevolare i soggetti interessati che intendono presentare istanza di riesame, l’INPS riporta – in allegato al messaggio – il dettaglio delle motivazioni di reiezione dell’indennità e la documentazione richiesta, per ognuna delle categorie interessate:
– lavoratori iscritti alla gestione speciale degli artigiani;
– lavoratori iscritti alla gestione speciale degli esercenti attività commerciali;
– lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri;
– pescatori autonomi di cui alla L. 250/58;
– liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS.

In modo particolare, nell’ipotesi in cui la domanda sia stata respinta perché il lavoratore non risulta essere iscritto alla gestione INPS, è sufficiente presentare:
– un’autocertificazione della comunicazione dell’iscrizione presso la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura della posizione, con indicazione di data e n. protocollo (per i coadiutori e coadiuvanti è possibile presentare una dichiarazione sostituiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 della comunicazione di iscrizione della posizione del coadiuvante o coadiutore inviata dal titolare della posizione aziendale alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura);
– copia del versamento effettuato, totale o parziale, con riferimento alla contribuzione di competenza a decorrere dall’anno 2020 entro il 18 maggio 2022 alla Gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità (per i coadiutori e coadiuvanti è possibile una dichiarazione sostituiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 del versamento).

Se, invece, il soggetto è un commerciante (o un lavoratore agricolo autonomo) non tenuto all’iscrizione alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura, è possibile presentare una dichiarazione di presentazione della domanda di iscrizione della posizione commerciante (o come lavoratore agricolo autonomo) presentata all’INPS, con indicazione della data di iscrizione e numero di protocollo.

Infine, per i professionisti iscritti alla Gestione separata è sufficiente un’autocertificazione della presentazione di richiesta di iscrizione alla Gestione con indicazione della data e del n. protocollo (oltre che della copia del versamento o autocertificazione in caso di reddito assente o negativo).