La territorialità è definita in base allo Stato di stabilimento del committente

Di Luca BILANCINI e Lucio ORLANDO

Il trattamento applicabile ai fini IVA alle prestazioni di allestimento di spazi espositivi, nell’ambito di eventi realizzati all’estero, può essere correttamente definito avendo riguardo al consolidato orientamento di prassi.

È opportuno sottolineare come le prestazioni di servizi relative alla predisposizione di uno stand fieristico, rese ad un committente soggetto passivo IVA, assumano natura “generica” con conseguente applicazione, ai fini dell’individuazione del luogo impositivo, della regola generale di cui all’art. 7-ter comma 1 lett. a) del DPR n. 633/72.

In questo senso si è espressa recentemente la Direzione Regionale delle Entrate del Piemonte (risposta all’interpello n. 901-204/2022), analizzando il caso di un soggetto passivo IVA italiano (l’istante), che ha firmato un contratto con un committente svizzero (anch’esso operatore economico) avente ad oggetto sia le attività di montaggio e smontaggio dello stand in territorio elvetico, sia l’installazione dei singoli componenti della struttura e dei mobili. Nell’esecuzione dell’incarico, detto soggetto si avvarrebbe anche di un subappaltatore italiano e di alcune ditte svizzere.

Per dirimere la questione si può fare utile riferimento ad alcuni documenti di prassi emanati dall’Agenzia delle Entrate e, in particolare, ai chiarimenti forniti, fra l’altro, con le circolari 29 luglio 2011 n. 37 e 7 agosto 2014 n. 26, nelle quali è stata esaminata la fattispecie sotto il profilo della territorialità e sono stati individuati i conseguenti obblighi impositivi.

Premesso che nelle prestazioni “relative a fiere ed esposizioni” rientrano quelle funzionali o connesse alla realizzazione dello stand, commissionate da soggetti che partecipano all’evento espositivo, sotto il profilo della rilevanza territoriale, l’Agenzia delle Entrate evidenzia la necessità di distinguere i servizi resi nei rapporti B2B (business to business) da quelli resi nei rapporti B2C (business to consumer).

Se il committente non è soggetto passivo IVA, infatti, la territorialità delle prestazioni in esame è disciplinata dall’art. 7-quinquies comma 1 lett. a) del DPR n. 633/72, ai sensi del quale le attività si considerano effettuate nel territorio italiano quando “sono ivi materialmente svolte”.

I servizi resi nei rapporti B2B, invece, sono attratti nel criterio territoriale generale del luogo di stabilimento del committente di cui all’art. 7-ter comma 1 lett. a) del DPR n. 633/72.
Di conseguenza, nello specifico, le prestazioni di allestimento dello stand fieristico rese al committente, soggetto passivo svizzero, non sono territorialmente rilevanti in Italia.

Per quanto riguarda il subappalto, in base a quanto precisato con la circolare n. 26/2014, la prestazione resa dal subappaltatore conserva la sua natura oggettiva e, conseguentemente, si qualifica come prestazione di servizi relativa ad un evento espositivo.

Ciò posto, considerato che l’appaltatore è un soggetto passivo italiano, in applicazione dell’art. 7-ter comma 1 lett. a) del DPR 633/72, le prestazioni rese dal subappaltatore devono ritenersi territorialmente rilevanti in Italia indipendentemente dal fatto che siano materialmente svolte in Svizzera.

In relazione ai servizi resi dalle ditte elvetiche, nel presupposto che siano relativi alla realizzazione dello stand o accessori alla stessa (secondo la definizione di cui alla circolare n. 26/2014), l’Agenzia delle Entrate, in ragione dello Stato di stabilimento del committente, ritiene applicabili le medesime conclusioni, ovvero la rilevanza territoriale in Italia ai sensi del criterio generale.

Ai sensi dell’art. 21, comma 6-bis lett. b) del DPR n. 633/1972, l’appaltatore, per le operazioni attive, deve emettere fattura con l’annotazione “operazione non soggetta” e con l’eventuale specificazione della norma di riferimento (art. 7-ter comma 1 lett. a) del DPR n. 633/1972).

In relazione alle fatture ricevute dai soggetti esteri, l’istante dovrà emettere autofattura, così come già indicato nei §§ 4.2 e 4.3 della circolare n. 37/2011; ciò anche nell’ipotesi in cui gli operatori residenti in Svizzera avessero erroneamente indicato l’imposta in fattura.

Si ricorda, infine, che, a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022, la comunicazione dei dati relativi alle prestazioni rese e a quelle ricevute dai soggetti non stabiliti nello Stato (di cui all’art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015) va effettuata in formato XML mediante Sistema di Interscambio; pertanto, l’emissione della suddetta autofattura in formato elettronico via SdI consentirà anche di adempiere all’obbligo di invio dell’esterometro.