Non rinnovata dal 1° gennaio 2023 la riduzione per le accise sui carburanti contenuta nel provvedimento

Di Alice BOANO

Nella Gazzetta Ufficiale n. 13 di ieri è stata pubblicata la L. 13 gennaio 2023 n. 6, di conversione del DL 176/2022, che entra in vigore oggi.
Fra le novità si segnala la proroga dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 del termine originariamente previsto dall’art. 1 commi 3 e 4 del DL 176/2022 per l’utilizzo in compensazione mediante modello F24 (anche da parte dei cessionari) dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi:
– al terzo trimestre 2022 (art. 6 del DL 115/2022),
– ai mesi di ottobre e novembre 2022 (art. 1 del DL 144/2022);
– al mese di dicembre 2022 (art. 1 del DL 176/2022).

Inoltre, mediante un intervento all’art. 2 del DL 144/2022, viene prorogato dal 31 marzo 2023 al 30 giugno 2023 il termine per l’utilizzo in compensazione mediante F24 (anche per i cessionari) del credito d’imposta per l’acquisto di carburante per le imprese agricole e della pesca relativo al quarto trimestre 2022 (nuovo art. 2-bis).

Viene confermata la possibilità di rateizzare gli aumenti delle bollette da parte delle imprese, nonostante manchi al momento il decreto attuativo. Si ricorda che la misura è alternativa alla fruizione dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.

Con riguardo al superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, è confermata la riduzione dell’aliquota dal 110% al 90% per le spese sostenute nel 2023 in relazione a determinati interventi (si veda “Nel 2023 rimane l’aliquota al 90% per il superbonus” del 13 gennaio).
Vengono inoltre aumentate a tre (anziché due) le possibili cessioni dei crediti d’imposta a favore dei soggetti “vigilati” per i quali si è optato per la cessione o lo sconto sul corrispettivo di cui all’art. 121 del DL 34/2020.
Solo per gli interventi superbonus, ancora, sarà possibile, in taluni casi, utilizzare in compensazione i crediti d’imposta in dieci rate (anziché in quattro o cinque rate) e le imprese di costruzione potranno beneficiare della garanzia SACE per ottenere liquidità.

All’art. 14-quater viene stabilito, tramite la modifica dell’art. 45 comma 3-decies del DL 73/2022 convertito, che le imprese di assicurazione che si avvalgono della facoltà di non svalutare i titoli iscritti nell’attivo circolante (prevista dal precedente comma 3-octies, in considerazione della situazione di turbolenza nei mercati finanziari, con riferimento all’esercizio in corso al 22 giugno 2022) destinano a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla mancata svalutazione dei titoli, al netto non soltanto del relativo onere fiscale, ma anche “dell’effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all’esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi”.

Con riferimento alle accise sui carburanti, l’art. 2 del DL 176/2022 aveva previsto il rinnovo della riduzione delle accise sui carburanti per il periodo dal 19 novembre al 31 dicembre 2022, nonché dell’aliquota IVA del 5% per il gas naturale (metano) usato per autotrazione. Nel corso della fase di conversione in legge del decreto, è intervenuto il DL 179/2022 (da convertire entro il prossimo 22 gennaio), con il quale è stata prevista una minore riduzione delle accise su benzina, gasolio e GPL dal 1° dicembre al 31 dicembre 2022.
A questa minore riduzione ha fatto seguito la cessazione della misura agevolativa per i carburanti immessi in consumo dal 1° gennaio 2023, non essendo stata prevista una proroga nella legge di bilancio 2023 e neppure nel “Milleproroghe” (DL 198/2022). Per i nuovi importi delle aliquote di accisa sui carburanti, sono state fornite indicazioni nella circ. Agenzia delle Dogane e dei monopoli n. 1/2023.
Allo stesso modo, dopo il 31 dicembre 2022, non è stata prorogata l’aliquota IVA del 5% per la fornitura di gas metano.

Non ha subito modifiche l’art. 13 comma 1, norma che ha disposto la proroga dal 16 dicembre al 22 dicembre 2022 del termine per effettuare, in unica soluzione, i versamenti sospesi fino al 30 novembre 2022 nel settore sportivo. Tuttavia, si segnala che l’art. 1 commi 160 e 161 della L. 197/2022 ha previsto che i versamenti delle ritenute alla fonte, comprese le addizionali, e dell’IVA potesse essere effettuato entro il 29 dicembre 2022 in unica soluzione oppure in 60 rate (con le prime 3 rate che dovevano essere pagate entro il 29 dicembre e le successive entro l’ultimo giorno di ciascun mese a partire da gennaio 2023).

Viene infine confermata l’esenzione dall’imposta di bollo per le domande di contributi presentate dai soggetti colpiti da eventi calamitosi o eccezionali opportunamente dichiarati, purché esista un nesso di causalità tra il contributo e l’evento calamitoso.