La prassi dell’Agenzia sembra aver sdoganato, rispetto all’abuso del diritto, le operazioni propedeutiche alla possibilità di avvalersi di regimi opzionali

Di Enrico ZANETTI

Con la riapertura della possibilità di procedere ad assegnazioni o cessioni agevolate di beni ai soci e a trasformazioni agevolate di società commerciali in società semplici, a cura dell’art. 1 commi 100-106 della L. 197/2022 (legge di bilancio per il 2023), a distanza di sette anni da quanto era stata consentita per l’ultima volta in ordine di tempo (a cura dell’art. 1 commi 115-120 della L. 208/2015), i contribuenti interessati a cogliere questa opportunità possono vagliare anche l’effettuazione di apposite operazioni di scorporo di complessi patrimoniali, “propedeutiche” ad avvalersi delle richiamate disposizioni nel modo più confacente ai loro obiettivi e intendimenti.

Tali operazioni consistono evidentemente nelle scissioni societarie e nei conferimenti di aziende, in quanto caratterizzate da principi di neutralità fiscale, ai sensi, rispettivamente, dell’art. 173 e dell’art. 176 del TUIR, che consentono di procedere senza che vi sia emersione di plusvalori imponibili sui patrimoni oggetto di scorporo e, con riguardo alle scissioni, senza che i soci ante scissione della scissa perdano, anche rispetto alla società beneficiaria, la loro qualifica di soci alla data che è richiesta perché possano essere poi assegnatari o cessionari dei beni in via agevolata.

Sul punto, vale la pena sottolineare che la prassi dell’Agenzia delle Entrate sembrerebbe aver ormai ampiamente sdoganato, rispetto al rischio di censure di abuso del diritto ex art. 10-bis della L. 212/2000, le c.d. “operazioni propedeutiche” alla possibilità di avvalersi di regimi fiscali opzionali e/o agevolati.

Con specifico riferimento al regime agevolato a suo tempo introdotto dall’art. 1 commi 115-120 della L. 208/2015 ed ora riproposto, mutatis mutandis, dall’art. 1 commi 100-106 della L. 197/2022, giova ricordare, in particolare, le risoluzioni dell’Agenzia Entrate n. 101/2016, n. 98/2017 e n. 99/2017.
La ris. Agenzia Entrate 26 luglio 2017 n. 98 ha riconosciuto la piena legittimità fiscale di una scissione asimmetrica propedeutica alla fruizione del regime di assegnazione agevolata dei beni (riproposto, da ultimo, dall’art. 1 commi 100-106 della L. 197/2022 e, in precedenza, dall’art. 1 commi 115-120 della L. 208/2015) da parte di soltanto alcuni soci della società che si scinde.

Nel caso specifico, era stato previsto che i soci interessati ad accedere all’assegnazione agevolata dei beni permanessero nella compagine sociale della scissa senza ricevere partecipazioni nella società beneficiaria, mentre i soci non interessati cessassero di fare parte della compagine sociale della scissa, ricevendo esclusivamente partecipazioni nella società beneficiaria.

Ovviamente, i beni destinati ad essere assegnati permanevano nel patrimonio della scissa, mentre alla società beneficiaria venivano attribuiti altri beni, con suddivisione tra le due società della massa patrimoniale complessiva proporzionale alle partecipazioni ante scissione riconducibili ai due “gruppi” di soci.

Ad analoghe conclusioni di piena legittimità fiscale perviene la ris. Agenzia Entrate 3 novembre 2016 n. 101 con riguardo al caso di una scissione proporzionale propedeutica a fruire sempre del predetto regime agevolato di cui all’art. 1 commi 100-106 della L. 197/2022 e, precedentemente, di cui all’art. 1 commi 115-120 della L. 208/2015, ma per procedere post scissione alla trasformazione agevolata in società semplice della sola società scissa o della sola società beneficiaria.

Seppure leggendola a contrariis, giova citare anche la ris. Agenzia Entrate 27 luglio 2017 n. 99, con la quale è stata affermata la natura elusiva di una condotta finalizzata anch’essa a rendere possibile la fruizione del regime di assegnazione agevolata dei beni ai soci, di cui all’art. 1 commi 100-106 della L. 197/2022 e, precedentemente, di cui all’art. 1 commi 115-120 della L. 208/2015, previo conferimento d’azienda finalizzato a scorporare l’azienda dall’immobile strumentale, così da fargli perdere la natura di immobile strumentale e ricondurlo così al novero dei beni assegnabili in modo agevolato.

La censura di abuso del diritto da parte dell’Agenzia delle Entrate con riguardo allo specifico caso non va ascritta al fatto che i contribuenti siano ricorsi a un’operazione di conferimento d’azienda “propedeutica”, ma al fatto che i soci avevano altresì illustrato nell’istanza che, post assegnazione agevolata dell’immobile, avrebbero concesso quest’ultimo in locazione alla società conferitaria.

È infatti solo tale ultimo accadimento, non la “propedeuticità” del conferimento d’azienda, a determinare l’abuso del diritto (inteso in questo caso come aggiramento del divieto di assegnare in via agevolata beni immobili che sono strumentali per l’esercizio dell’azienda), posto che la successiva locazione dell’immobile previamente scorporato e assegnato alla società conferitaria dell’azienda di cui l’immobile faceva parte, dimostra che, attraverso un artificio, si è assegnato in via agevolata un immobile che sul piano sostanziale continua ad essere un bene strumentale dell’azienda.