Nel modello è ora prevista un’apposita casella, da utilizzare entro il 31 gennaio 2023

Di Pamela ALBERTI

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato ieri, 16 gennaio, il modello e le istruzioni per la compilazione dell’autodichiarazione aiuti di Stato COVID, da presentare entro il 31 gennaio 2023, prevedendo la possibilità di annullare la dichiarazione già presentata.

In particolare, nel riquadro “Dichiarante” del frontespizio del modello di autodichiarazione, accanto alla casella “Definizione agevolata” è stata inserita la nuova casella “Annullamento”.

Nelle istruzioni per la compilazione del modello di autodichiarazione, prima del paragrafo “Come si compila frontespizio”, è stato inserito uno specifico paragrafo denominato “Annullamento”.
Le istruzioni aggiornate precisano che, qualora si intenda annullare una dichiarazione precedentemente trasmessa, occorre presentare entro il 31 gennaio 2023 una nuova dichiarazione nella quale:
– va barrata l’apposita casella “Annullamento” nel frontespizio;
– vanno compilati unicamente alcuni riquadri del modello di autodichiarazione.
Si tratta, nello specifico, dei seguenti riquadri:
– “Dichiarante”;
– “Rappresentante firmatario della Dichiarazione” (in presenza di rappresentante/erede);
– “Sottoscrizione”;
– “Impegno alla presentazione telematica” (in presenza di incaricato della trasmissione della dichiarazione).

Le istruzioni aggiornate precisano inoltre, con riferimento alla definizione agevolata (rinviando alle specifiche istruzioni in relazione a tale fattispecie), che se si intende annullare una dichiarazione trasmessa oltre il 31 gennaio 2023 ed entro 60 giorni dal pagamento, occorre presentare entro tale termine di 60 giorni una nuova dichiarazione compilata secondo le indicazioni sopra fornite e nella quale va barrata anche la casella “Definizione agevolata” nel frontespizio.

Si ricorda che i contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata di cui all’art. 5 commi da 1 a 9 del DL 41/2021, presentano la dichiarazione entro il 31 gennaio 2023 o, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata. Nel caso in cui il predetto termine cada successivamente al 31 gennaio 2023, i contribuenti che hanno beneficiato anche di altri aiuti tra quelli elencati nella sezione I del quadro A sono tenuti a presentare:
– una prima dichiarazione, entro il 31 gennaio 2023;
– una seconda dichiarazione, oltre il 31 gennaio 2023 ed entro 60 giorni dal pagamento, con riferimento alla definizione agevolata (sempre che detta agevolazione non sia stata già inclusa nella prima dichiarazione). Tale seconda dichiarazione non va presentata qualora nella prima sia stata barrata la casella “ES” della dichiarazione sostitutiva e continuino a sussistere le condizioni previste per la compilazione della predetta casella (si veda “L’autodichiarazione semplificata impatta sulla definizione agevolata dei bonari” dell’8 novembre 2022).

Oltre alla nuova possibilità di annullare l’autodichiarazione, si ricorda che è comunque possibile correggerla secondo le modalità descritte nel paragrafo delle istruzioni denominato “dichiarazioni correttive” (cfr. FAQ Agenzia delle Entrate 4 gennaio 2023, in particolare quella titolata “Autodichiarazione correttiva in caso di errori”).
Qualora si intenda sostituire una dichiarazione precedentemente trasmessa è infatti possibile presentare, entro i termini di cui sopra, una nuova dichiarazione; l’ultima dichiarazione trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate (a eccezione dell’ipotesi descritta nel paragrafo precedente con riferimento alla definizione agevolata, in quanto la dichiarazione presentata oltre il 31 gennaio 2023 contenente i dati riguardanti la definizione non sostituisce quella presentata entro il 31 gennaio 2023).