Permangono i dubbi che potrebbero frenare l’accesso

Di TOMMASO NIGRO

La piena operatività dell’“Albo dei gestori della crisi di impresa” recato dall’art. 356 del DLgs. 14/2019 è ora definitivamente certificata e dal 5 gennaio scorso è possibile presentare la domanda di iscrizione attraverso l’apposita procedura telematica. I primi accessi al portale, opportunamente calmierati dalla circolare 4 gennaio 2023 del Ministero della Giustizia, hanno scontato un’inevitabile rallentamento dovuto ad alcune difficoltà operative legate alla corretta interpretazione del dato normativo e regolamentare e alla conseguente allegazione documentale.

Ad apertura del sito l’utente si è già imbattuto nella difficoltà di operare il pagamento del contributo di cui all’art. 8 del DM 75/2022, non essendo state emanate le necessarie disposizioni. Sul punto è poi intervenuto il Ministero che, con apposito comunicato pubblicato sul sito pst.giustizia.it, ha reso noto che per il versamento del contributo di iscrizione all’Albo, al momento è possibile procedere con bonifico bancario o postale a favore di Tesoreria provinciale di Roma, al seguente IBAN: IT42B0100003245348011241324. Nella causale del bonifico andrà inserita la dicitura: “Iscrizione all’albo dei Gestori Della Crisi”.

Ferma la non particolare difficoltà che si incontra nella compilazione della domanda, che si risolve nell’inserimento di dati anagrafici (che tra l’altro occorre manualmente inserire senza che il sistema importi, al di là del codice fiscale, gli altri dati di cui è già in possesso), il vero nodo da sciogliere attiene la non perfetta chiarezza della documentazione da allegare, stante la presenza di una disposizione che continua a essere sibillina in ordine agli aspetti della finestra temporale del quadriennio da utilizzare e dei requisiti da certificare.

Il primo tema, che ha già stimolato l’interesse degli operatori e che avrebbe bisogno di un deciso chiarimento interpretativo, attiene la questione del lasso temporale quadriennale da prendere in considerazione per individuare i due incarichi. Le specifiche tecniche di cui all’allegato A del DM 30 dicembre 2022 si limitano a riprendere testualmente il dato normativo facendo riferimento alle nomine “in almeno due procedure negli ultimi quattro anni anteriori alla data di entrata in vigore del citato articolo 356”; lasciando così aperta la questione dell’effettiva “vigenza” che, quanto all’art. 356 del DLgs. 14/2019, è certamente stabilita alla data del 16 marzo 2019 e che dovrebbe, salvo diverse indicazioni ministeriali, costituire il termine da cui partire a ritroso per la verifica degli incarichi assunti (pur residuando qualche tesi che àncora il quadriennio alla data del 15 luglio 2022).

Quel che sfugge è la motivazione che sta a base della scelta: tuttavia, ben si comprende il disagio dell’aspirante professionista che potrebbe essere certo del requisito solo laddove gli incarichi assunti siano confinati nella più ristretta finestra temporale che va dal 15 luglio 2018 al 15 marzo 2019, ma che, con buona probabilità, verserà nella domanda tutte le esperienze maturate, anche utilizzando le eventuali dichiarazioni attestanti “la sussistenza di altri fatti idonei a dimostrare il possesso dei requisiti di professionalità” di cui al n° 5, punto 5.8 dell’allegato A del DM, confidando, poi, nella successiva valutazione, auspicabilmente favorevole, del “Responsabile”.

La questione della nomina investe, poi, anche l’aspetto più propriamente certificativo, atteso che il regolamento impone l’allegazione di “copia conforme degli atti giudiziari di nomina” e che, diversamente dalla possibilità offerta di autocertificazione per le residue attestazioni, lascia intendere una maggiore preoccupazione in ordine alla veridicità del dato offerto. Preoccupazione di cui non si coglie il senso tenuto conto che le sentenze di nomina sono pubbliche, ma soprattutto sono ricavabili anche dalla consultazione, tramite il medesimo portale PST Giustizia, del Registro di cui all’art. 28 del RD 267/42. Ad ogni buon conto nel decifrare il requisito ben potrà farsi applicazione, salvo smentite, della certificazione di conformità resa da parte dello stesso curatore/commissario ai sensi dell’art. 16-bis comma 9-bis del DL 179/2012, a mente del quale “il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti … ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie … munite dell’attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all’originale”.

Resta, da ultimo, una valutazione di opportunità nella tempistica di presentazione delle domande. Vero è che dall’Albo non si potrà attingere prima del 1° aprile 2023, ma è altrettanto vero che, ai sensi dell’art. 5 del DM 75/2022, il Responsabile avrà a disposizione trenta giorni per la valutazione delle domande; il che significa che, per rientrare nel primo popolamento, occorrerà, tenuto conto anche delle possibili richieste di integrazione, presentare le stesse, ove già in possesso dei requisiti, nel più breve tempo possibile e comunque, auspicabilmente, entro la prima metà di febbraio 2023.