Rientrano anche gli accertamenti su PVC e inviti notificati fino a tale data

Di ALFIO CISSELLO

Tra le varie definizioni previste dalla L. 197/2022 figura la definizione agevolata degli accertamenti con adesione, disciplinata dall’art. 1 comma 179 e ss. della legge.
Nei fatti, siamo in presenza di un comune accertamento con adesione, non di una definizione ad hoc: pertanto, laddove non derogate dalla L. 197/2022, operano le regole del DLgs. 218/97.

Ai sensi dell’art. 1 comma 179 della L. 197/2022, “Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, per gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativi a processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e consegnati entro la data del 31 marzo 2023, nonché relativi ad avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della presente legge e a quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023, le sanzioni di cui al comma 5 dell’articolo 2 e al comma 3 dell’articolo 3 del citato decreto legislativo n. 218 del 1997 si applicano nella misura di un diciottesimo del minimo previsto dalla legge. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche agli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti di cui all’articolo 5-ter del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, notificati entro il 31 marzo 2023”.

Pertanto, sono definibili in via agevolata quattro casistiche:
– gli accertamenti con adesione relativi a PVC consegnati entro il 31 marzo 2023;
– gli accertamenti con adesione relativi a inviti ex art. 5-ter del DLgs. 218/97 notificati entro il 31 marzo 2023;
– gli accertamenti non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023;
– gli accertamenti notificati sino al 31 marzo 2023.

Per quanto riguarda gli accertamenti notificati sino al 31 marzo 2023 e quelli impugnabili al 1° gennaio 2023, deve essere fattibile l’adesione, quindi sono fuori quelli preceduti dall’invito a comparire di cui all’art. 5 del DLgs. 218/97, come prevede l’art. 6 comma 2 del decreto stesso.

Al fine di valutare se essi fossero ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, si deve considerare l’effetto sospensivo della domanda di adesione dei 90 giorni, sempre che come detto sia ammessa l’adesione.

Premesso ciò, gli aspetti caratterizzanti l’adesione agevolata sono sostanzialmente due:
– le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo e non a 1/3 del minimo;
– le somme possono sempre essere pagate in 20 rate trimestrali, e non in 8 oppure 16 rate trimestrali se gli importi superano i 50.000 euro.
Nell’adesione agevolata non è però ammessa la compensazione.

Come di consueto, il cumulo giuridico opera ma in maniera assai limitata, ovvero per imposta e per anno (art. 12 comma 8 del DLgs. 472/97). Il beneficio si ha più che altro per l’IVA, in quanto vengono unificate le sanzioni in tema di fatturazione/detrazione e di dichiarazione omessa/infedele.

Gli importi o la prima rata vanno pagati nei venti giorni successivi alla sottoscrizione dell’accordo.
Anche le imposte d’atto rientrano nell’adesione agevolata, sempre che l’adesione sia ammessa, o meglio lo sia secondo gli uffici.

Pertanto, se non dovrebbero sorgere dubbi per gli accertamenti di valore, va detto che ad avviso degli uffici non rientrano nell’adesione gli avvisi di liquidazione sebbene abbiano valenza accertativa, quindi sono fuori, tra gli altri, gli atti in cui viene disconosciuta l’agevolazione prima casa e quelli in cui vengono riqualificati gli atti ai sensi dell’art. 20 del DPR 131/86.
Tanto nell’adesione ordinaria che in quella agevolata, l’Agenzia delle Entrate non ha nessun obbligo di stipulare l’accordo.