Sarebbe possibile effettuare gli investimenti prenotati entro il 2022 anche oltre il 30 giugno 2023

Di PAMELA ALBERTI

Nel nuovo testo del Ddl. di bilancio 2023, così come modificato dai lavori in Commissione Bilancio della Camera, è prevista la proroga dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 del termine “lungo” per effettuare gli investimenti in beni materiali 4.0 prenotati entro il 31 dicembre 2022.

Ai sensi dell’attuale art. 1 comma 1057 della L. 178/2020, alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali nuovi “4.0” (indicati nell’allegato A alla L. 232/2016), a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%, il credito d’imposta è riconosciuto:
– nella misura del 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
– nella misura del 20% del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
– nella misura del 10% del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Pertanto, sulla base delle disposizioni in vigore allo stato attuale, per gli investimenti effettuati nel 2022, o nel termine “lungo” del 30 giugno 2023 in caso di “prenotazione” entro il 31 dicembre 2022, il credito d’imposta spetta nella misura del 40%, 20% e 10%, rispettivamente per le quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, tra 2,5 e 10 milioni e tra 10 e 20 milioni (art. 1 comma 1057 della L. 178/2020).
Per gli investimenti effettuati dal 2023 il credito d’imposta è invece riconosciuto nella misura inferiore del 20%, 10% e 5% (art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020).

Il Ddl. di bilancio 2023 interviene sull’art. 1 comma 1057 della L. 30 dicembre 2020, n. 178, sostituendo le parole “ovvero entro il 30 giugno 2023” con le parole “ovvero entro il 30 settembre 2023”.
In sostanza, viene prorogato al 30 settembre 2023 il termine “lungo” per effettuare gli investimenti in beni materiali “4.0” prenotati nel 2022.

Anche il c.d. DL “Milleproroghe”, approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 dicembre scorso, sembra però intervenire sul medesimo termine di cui al citato art. 1 comma 1057 della L. 178/2020, disponendo un’ulteriore proroga sino al 31 dicembre 2023.

Stando al comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, “in materia di credito d’imposta, considerate le difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, si proroga al 31 dicembre 2023 il termine per la consegna dei beni strumentali materiali acquistati entro il 31 dicembre 2022, sempre a condizione che il relativo ordine risulti accettato dal venditore e che sia avvenuto il pagamento di un acconto non inferiore al 20% del corrispettivo pattuito”.

Al riguardo, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato un comunicato in cui si afferma che il Consiglio dei Ministri “ha prorogato i termini per consegnare i beni 4.0 ordinati nel corso nel 2022 fino al 31 dicembre 2023”.
“La proroga del termine, originariamente fissato al 30 giugno 2023, si è resa necessaria visto il mutato contesto internazionale che ha determinato un vincolo alla produzione: lo scoppio del conflitto in Ucraina che ha aggiunto alle già presenti tensioni sul mercato, dovute alla riorganizzazione delle catene globali del valore e dei flussi di commercio internazionale, nuove instabilità legate all’offerta, generate dalla riduzione delle importazioni di materie prime da Russia e Ucraina”.

“È un segnale di attenzione doveroso per quelle imprese che stanno investendo e che potranno così accedere ad un credito d’imposta più elevato in un contesto internazionale profondamente mutato” ha commentato il ministro, Adolfo Urso.