La nuova aliquota modifica il calcolo per stabilire la convenienza del regime agevolativo

Di SALVATORE SANNA

Nel corso dei lavori in Commissione Bilancio alla Camera che hanno modificato il Ddl. di bilancio 2023 – atteso in Aula oggi, salvo ulteriori ritardi – si segnala un emendamento del Governo che porta al 16% l’imposta sostitutiva per beneficiare della rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quest’anno anche quelle quotate) e dei terreni posseduti dai soggetti non imprenditori.
Anche l’anno prossimo, infatti, sarà possibile rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni (agricoli ed edificabili) posseduti al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze che rientrano tra i redditi diversi ex art. 67 comma 1 lett. a)-c-bis) del TUIR.

Dovrebbero rientrare nella norma agevolativa anche i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2023, per i quali è prevista la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022 (art. 9 comma 4 lett. a) del TUIR).

Per le partecipazioni non quotate e i terreni, invece, vengono confermati gli adempimenti ormai consolidati dalle proroghe dei regimi di cui agli artt. 5 e 7 della L. 448/2001.
In particolare, entro il 30 giugno 2023:
– un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) deve redigere e asseverare la perizia di stima della partecipazione non quotata o del terreno;
– il contribuente interessato deve versare l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.

La proroga in argomento prevede poi l’incremento dell’imposta sostitutiva che è prevista ora con un’aliquota unica del 16% rispetto a quella del 14% che era stata utilizzata per le ultime proroghe dell’agevolazione.
Tale aliquota risulta valida per la rivalutazione delle partecipazioni quotate, di quelle non quotate e dei terreni. Pare, invece, che l’affrancamento per OICR e polizze di assicurazioni manterrà l’imposta sostitutiva con aliquota del 14%.

Sarà comunque possibile eseguire il versamento dell’imposta in tre rate annuali di pari importo. In questo caso, entro il 30 giugno 2023 deve essere versata solo la prima rata per perfezionare l’opzione.
Le rate devono essere di pari importo e quelle successive alla prima scadranno, rispettivamente, il 30 giugno 2024 e il 30 giugno 2025; dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, dal 30 giugno 2023.

La rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni deve essere valutata nella prospettiva di un possibile risparmio d’imposta all’atto di una successiva cessione dei beni.
In merito, occorre evidenziare che:
– l’imposta sostitutiva del 16% dovuta per l’affrancamento si calcola sul valore di perizia oppure sul valore normale delle partecipazioni ex art. 9 comma 4 lett. a) del TUIR;
– mentre l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze di natura finanziaria prevede un’aliquota del 26%.

Pertanto, affinché il regime agevolato risulti conveniente, è necessario che l’imposta sostitutiva del 16% applicata sul valore della partecipazione posseduta risulti inferiore al 26% della plusvalenza realizzata in assenza di affrancamento.
Questa verifica si può riassumere nella seguente formula:
– 16% × valore normale o di perizia < 26% × plusvalenza da cessione.

Considerato che il rapporto tra le due imposte è di 0,6153846 (16% / 26%), il regime agevolato risulta conveniente per il contribuente quando la plusvalenza realizzata risulta superiore al 61,53846% del valore normale della partecipazione oppure di quello rilevato in sede di perizia per le partecipazioni non quotate.

Si ipotizza il caso di una persona fisica che possiede una partecipazione non quotata in merito alla quale:
– il costo di acquisto è pari a 30.000 euro;
– il valore di perizia al 1° gennaio 2023 risulta pari a 100.000 euro e tale ammontare coincide con il prezzo di vendita.

L’affrancamento della partecipazione sarebbe conveniente, in quanto costerebbe al contribuente 100.000 × 16% = 16.000, mentre la plusvalenza sulla partecipazione non affrancata sconterebbe un’imposta sostitutiva da capital gain pari a 18.200 euro (70.000 × 26%).

Se invece la plusvalenza realizzata fosse pari a 61.538,46 euro, l’imposta sostitutiva da capital gain sarebbe pari a 16.000 euro (61.538,46 × 26%), esattamente quanto il contribuente pagherebbe per affrancare una partecipazione non quotata periziata per un valore di 100.000 euro.