Reintrodotta l’agevolazione per gli acquisti di immobili residenziali, di classe energetica A o B, ceduti dalle imprese costruttrici

Di ARIANNA ZENI

Un emendamento del Governo al Ddl. di bilancio 2023 prevede la reintroduzione della detrazione IRPEF sull’IVA pagata per l’acquisto di unità immobiliari residenziali ad elevata efficienza energetica.

Il testo dell’emendamento, in particolare, dispone che “Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell’importo corrisposto per il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione di cui al precedente periodo è pari al 50 per cento dell’imposta dovuta sul corrispettivo d’acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi”.

Detta agevolazione, per altro, non è nuova nel nostro ordinamento. Già con l’art. 1 comma 56 della L. 208/2015, infatti, era stato previsto che spettasse la detrazione IRPEF nella misura del 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse (l’agevolazione doveva essere ripartita in dieci quote annuali).

Di fatto, la detrazione introdotta dalla legge di stabilità 2016 ha riguardato gli acquisti delle unità immobiliari di classe energetica A o B avvenuti dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 e non era stata, finora almeno, oggetto di proroghe o di una sua reintroduzione.
Stante l’identicità della norma recata dall’emendamento al Ddl. di bilancio 2023 e di quella prevista dal comma 56 dell’art. 1 della L. 208/2015, per altro, sembrano potersi pacificamente estendere anche alla “nuova” agevolazione i chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria con riguardo all’agevolazione prevista dal citato comma 56.
Tali chiarimenti sono compresi nelle circolari Agenzia delle Entrate 8 aprile 2016 n. 12, 18 maggio 2016 n. 20, § 10, 27 aprile 2018 n. 7, p. 269 ss. e 7 luglio 2022 n. 24, p. 289, secondo cui, tra le altre cose, per fruire della detrazione è necessario che:
– sia acquistato, direttamente dall’impresa costruttrice, un immobile nuovo. Si intende tale quello venduto dall’impresa costruttrice del medesimo senza che sia intervenuto un acquisto intermedio. La detrazione spetta anche per l’acquisto di un appartamento che l’impresa costruttrice cedente aveva precedentemente concesso in locazione (circ. 8 aprile 2016 n. 12, risposta 7.1). La detrazione non compete nel caso in cui l’immobile venga acquisito per effetto di un contratto di appalto di costruzione dello stesso e non attraverso un atto di compravendita;
– l’immobile sia a destinazione residenziale e di classe energetica A o B, a prescindere da ulteriori requisiti. Il beneficio, pertanto, non è limitato all’acquisto dell’abitazione principale, né sono previste esclusioni per gli immobili c.d. “di lusso”.

Inoltre, dovrebbero potersi applicare anche alla neo introdotta detrazione le precisazioni secondo cui:
– ai fini della detrazione IRPEF rileva il momento di pagamento dell’IVA (principio di cassa);
– l’agevolazione è cumulabile con la detrazione IRPEF prevista dall’art. 16-bis comma 3 del TUIR che riguarda l’acquisto di un’unità immobiliare residenziale compresa in un edificio interamente ristrutturato dall’impresa. In questo caso, il contribuente che acquista un’unità immobiliare all’interno di un edificio interamente ristrutturato dall’impresa di costruzione potrà beneficiare sia della detrazione IRPEF del 50% dell’IVA sull’acquisto, sia della detrazione (sempre del 50%) spettante sul 25% del prezzo di acquisto dell’immobile, ai sensi dell’art. 16-bis comma 3 del TUIR. Tale ultima detrazione, tuttavia, non può essere applicata anche all’IVA per la quale il contribuente si sia avvalso della specifica detrazione.

Così, ad esempio, un contribuente che acquista da un’impresa di ristrutturazione un’unità immobiliare con le agevolazioni “prima casa”, all’interno di un fabbricato interamente ristrutturato, al prezzo di 200.000 euro + IVA al 4%, per un totale di 208.000 euro, avrà diritto:
– alla detrazione IRPEF del 50% dell’IVA pagata sull’acquisto dell’immobile. Tale detrazione IRPEF sarà pari ad 4.000 euro (8.000 euro x 50%);
– alla detrazione IRPEF del 50% calcolato sul 25% del costo dell’immobile rimasto a suo carico. Tale detrazione sarà pari a 25.500 euro [(208.000 euro – 4.000 euro) x 25% = 51.000 euro x 50%].

Alle medesime conclusioni l’Agenzia delle Entrate era giunta nel caso di realizzazione di box pertinenziale, anche a proprietà comune, acquistato contestualmente all’immobile agevolato relativamente al quale spettava anche la detrazione pari al 50% del costo di realizzazione documentato dall’impresa.