A fine anno potrebbe non esserci alcuna decadenza

Di ALFIO CISSELLO

Vuoi per l’art. 157 comma 1 del DL 34/2020 (che per gli atti in scadenza a fine 2020 ha introdotto il singolare sdoppiamento tra emissione e notifica), vuoi per l’art. 67 comma 1 del DL 18/2020 (che potrebbe avere causato lo slittamento in avanti di 85 giorni dei termini di decadenza), i termini di decadenza relativi agli avvisi di accertamento sono tutt’altro che una certezza.
Se ciò è vero, per le cartelle di pagamento la decadenza assume connotati ancora più complessi.

Ai sensi dell’art. 25 del DPR 602/73, la cartella di pagamento va notificata, a pena di decadenza:
– entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione per la liquidazione automatica;
– entro il 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione per il controllo formale.
Occorre coordinare ciò con gli artt. 68 comma 4-bis del DL 18/2020 e 157 del DL 34/2020.

Relativamente al controllo formale, se ci si ferma all’art. 157 del DL 34/2020 (che ha previsto una proroga di 14 mesi relativamente alle fattispecie di seguito indicate) ne deriva che:
– in relazione alla dichiarazione presentata nel 2018 (anno d’imposta 2017) il termine scade il 29 febbraio 2024 e non il 31 dicembre 2022;
– in relazione alla dichiarazione presentata nel 2017 (anno d’imposta 2016) il termine scade il 28 febbraio 2023 e non il 31 dicembre 2021.

Per la liquidazione automatica, invece, il termine di decadenza per la dichiarazione presentata nel 2018 (anno d’imposta 2017) scade non il 31 dicembre 2021, ma il 28 febbraio 2023.

È però sopravvenuto il DL 41/2021, che ha modificato l’art. 68 comma 4-bis del DL 18/2020: con riferimento ai carichi “relativi alle dichiarazioni di cui all’articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati” … “b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.

Pertanto, il DL 41/2021 sembra aver abrogato implicitamente la proroga dei 14 mesi, prevista dall’art. 157 del DL 34/2020, lasciando spazio a quella dei 24 mesi:
– per il controllo formale, in merito alla dichiarazione presentata nel 2018 (anno d’imposta 2017) e nel 2017 (anno d’imposta 2016), il termine scade, rispettivamente, il 31 dicembre 2024 (e non il 31 dicembre 2022) e il 31 dicembre 2023 (e non il 31 dicembre 2021);
– per la liquidazione automatica, in merito alla dichiarazione presentata nel 2018 (anno d’imposta 2017), il termine scade non il 31 dicembre 2021, ma il 31 dicembre 2023.
Ciò salvo si intendano cumulare le due sospensioni, cosa però censurabile e contraria alla ratio legis.

Rimane il problema dell’art. 12 del DLgs. 159/2015, secondo cui i termini di decadenza che cadono quando si verifica una sospensione emergenziale dei termini di pagamento slittano al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui termina la sospensione.
Ove si ritenga operante questa norma, i termini scadenti al 31 dicembre 2020 slittano al 31 dicembre 2022 o addirittura al 31 dicembre 2023 (è il caso del modello REDDITI/IVA 2017 per la liquidazione automatica e del modello REDDITI 2016 per il controllo formale).

Il riferimento a fine 2023 deriva dal fatto che la proroga ex art. 12 va al secondo anno successivo al termine del periodo di sospensione dei pagamenti emergenziale, che, per effetto delle continue proroghe, non è cessata nel 2020 ma nel 2021 (i pagamenti delle cartelle sono stati sospesi dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021).

Ricostruendo brevemente il dato normativo:
– l’art. 68 comma 4-bis del DL 18/2020, prima del DL 41/2021, prevedeva che per le cartelle i termini scadenti nel 2020 slittassero al 31 dicembre 2022, con espresso riferimento all’art. 12 comma 2 del DLgs. 159/2015;
– il comma è stato riformato dal DL 41/2021, che ha introdotto le proroghe “anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente”;
– nel contempo, è rimasto il rinvio generico all’art. 12 del DLgs. 159/2015 nell’art. 68 comma 1 del DL 18/2020.

A nostro avviso, il DL 41/2021 ha disciplinato in modo esaustivo le proroghe per le cartelle, dunque l’art. 12 non può operare. Tuttavia, è innegabile che altresì l’interpretazione opposta può essere ragionevole, considerando che comunque c’è ancora un rinvio all’art. 12.
Il legislatore, per la liquidazione automatica anno 2018 dichiarazione 2019, ha deciso di essere chiaro: il termine scade in questo caso non il 31 dicembre 2022, ma il 31 dicembre 2023 (art. 5 comma 8 del DL 41/2021).

Non bisogna dimenticare un’altra proroga molto importante che riguarda decadenza e prescrizione: quella dei 24 mesi per i carichi affidati dall’8 marzo 2020 al 31 dicembre 2021 (art. 68 comma 4-bis del DL 18/2020).