La domanda di riesame riguarda solo alcune categorie di soggetti

Di ELISA TOMBARI

Ammissibili a riesame le domande di indennità una tantum di 200 euro presentate da co.co.co., dottorandi e assegnisti di ricerca, lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e lavoratori occasionali senza partita IVA (art. 32 commi 11, 13, 14, 15 e 16 del DL 50/2022), respinte per non aver superato i controlli inerenti l’accertamento dei requisiti normativamente previsti.

Lo ha reso noto l’INPS, con il messaggio n. 4314 pubblicato ieri, con il quale l’Istituto di previdenza ha comunicato di aver completato la prima fase di gestione automatizzata e centralizzata delle domande di indennità e ha altresì fornito il dettaglio delle motivazioni su cui si basa il mancato accoglimento delle domande, nonché la documentazione richiesta al soggetto interessato laddove intenda chiedere il riesame dell’esito di reiezione. Il termine non perentorio per presentare istanza di riesame è di 90 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio in commento o, se successivo, dal momento in cui si viene a conoscenza del mancato accoglimento della domanda di indennità una tantum.

Quanto alle categorie che hanno accesso al riesame, si ricorda che per ottenere l’indennità, i co.co.co., i dottorandi e gli assegnisti di ricerca devono avere contratti attivi al 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del DL 50/2022), un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro e l’iscrizione alla Gestione separata. Inoltre, tali soggetti non devono essere titolari di trattamenti pensionistici e non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. In proposito, l’INPS ha precisato che l’iscrizione alla Gestione separata perfezionata in sede di riesame soddisfa il requisito normativo per la percezione dell’indennità.

All’istanza di riesame dovrà essere allegata la documentazione necessaria, tra cui, ad esempio, l’autocertificazione della presentazione di richiesta di iscrizione alla Gestione separata o il contratto, buste paga o qualsiasi altro documento da cui si evinca il rapporto di lavoro alla data del 18 maggio 2022. Tra la documentazione da allegare laddove il soggetto potenziale beneficiario dell’indennità una tantum risulti iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie (come lavoratore autonomo), si segnala l’autocertificazione della richiesta di cessazione dell’iscrizione alla Cassa professionale o ad altra cassa previdenziale obbligatoria e, per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri e gli imprenditori agricoli professionali, l’autocertificazione della comunicazione della cessazione presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.

Con riguardo ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, compresi i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo, si ricorda che il pagamento diretto da parte dell’INPS è residuale, laddove l’indennità, ove spettante, non sia già stata erogata dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 31. Per tali lavoratori l’accesso all’indennità è consentito a condizione che nell’anno 2021 abbiano svolto almeno 50 giornate di lavoro effettivo e abbiano un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro; il requisito si intende soddisfatto qualora il lavoratore abbia cumulato almeno 50 giornate di lavoro in uno o più delle tipologie di rapporti di lavoro di cui sopra.

In proposito, l’INPS ha chiarito che in caso di cancellazione retroattiva delle giornate di lavoro agricolo svolte nell’anno 2021, utili al raggiungimento del requisito per accedere all’indennità, la stessa risulterà indebita e dovrà essere restituita. Qualora il motivo della reiezione riguardasse tale requisito, in sede di riesame occorrerà allegare il contratto, le buste paga o qualsiasi altro documento dal quale si evinca la titolarità del rapporto di lavoro con qualifica di stagionale, tempo determinato, intermittente, di durata complessiva pari ad almeno 50 giornate nel periodo previsto dalla norma.

I motivi per la reiezione delle domande dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo riguardano, invece, il non aver maturato almeno 50 giornate di contribuzione versate nel Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo nel corso dell’anno 2021, l’aver superato il limite reddituale di 35.000 euro derivante dai rapporti come lavoratore dello spettacolo e/o l’aver già percepito l’indennità (ad esempio dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 31).

Passati in rassegna i requisiti previsti per i lavoratori autonomi occasionali e per gli incaricati alle vendite a domicilio, l’Istituto di previdenza fornisce una precisazione riguardante i beneficiari di NASpI e DIS-COLL, chiarendo che il riferimento alla titolarità, nel mese di giugno 2022, di una delle due prestazioni, quale condizione di accesso all’indennità in esame si intende come effettiva percezione di una delle richiamate indennità di disoccupazione, e che tale interpretazione è valida anche per l’indennità una tantum di 150 euro ex art. 19 comma 9 del DL 144/2022.