L’Agenzia fornisce ulteriori chiarimenti in merito al III e IV trimestre 2022

Di PAMELA ALBERTI

Con la circolare n. 36 di ieri l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti in merito all’ambito applicativo e alla disciplina dei crediti d’imposta previsti a sostegno delle imprese particolarmente danneggiate dall’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, con particolare riferimento a quelli relativi al III trimestre 2022 (disciplinati dall’art. 6 del DL 115/2022) e al IV trimestre 2022 (disciplinati per i mesi di ottobre e novembre dall’art. 1 del DL 144/2022 e per il mese di dicembre 2022 dall’art. 1 del DL 176/2022). In una seconda parte (§ 5), la circolare fornisce risposte anche ad alcuni quesiti specifici.
Restano comunque fermi i precedenti chiarimenti rilasciati nelle circolari nn. 13/2022 e 25/2022.

L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 36/2022, precisa che beneficiarie dei crediti d’imposta in esame sono le “imprese” che sostengono i costi per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.
Sotto il profilo soggettivo, dunque, i crediti d’imposta sono riservati a tutte le imprese residenti, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che – indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, nonché dal regime contabile adottato – rispettano le condizioni normativamente previste. Sono ammesse all’agevolazione sia le imprese commerciali sia le imprese agricole.

Viene inoltre affermato che, in assenza di un’espressa esclusione normativa, possono beneficiare dei crediti d’imposta sia gli enti commerciali sia gli enti non commerciali di cui all’art. 73 comma 1 lettera c) del TUIR – indipendentemente dalla loro natura (pubblica o privata) o dalla forma giuridica (consorzio, fondazione, ecc.), ivi comprese, ad esempio, le Opere pie, le IPAB, le ASP, gli IRCSS e le AUSL – e le ONLUS di cui all’art. 10 del DLgs. 460/97, nel presupposto che esercitino anche un’attività commerciale.
In particolare, con riferimento agli enti non commerciali e alle ONLUS, il credito d’imposta spetta solo in relazione alle spese per l’energia elettrica e il gas naturale utilizzati nell’ambito dell’attività commerciale eventualmente esercitata.

A tal fine, la circolare n. 36 precisa che, nel caso in cui l’ente non sia dotato di contatori separati per i locali adibiti all’esercizio di attività commerciale rispetto a quelli utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionale non commerciale, lo stesso è tenuto a individuare criteri oggettivi e coerenti con la natura dei beni acquistati, che consentano una corretta imputazione delle spese (quali, ad esempio, per il gas e per l’energia elettrica, rispettivamente, la cubatura degli spazi e la metratura delle superfici adibiti all’attività commerciale rispetto a quelle totali degli spazi e delle superfici complessivamente utilizzati).

Alcuni chiarimenti sono stati poi forniti anche in relazione al calcolo semplificato relativamente ai crediti per le imprese non energivore e non gasivore.
La comunicazione fornita dal venditore rappresenta un mero calcolo semplificato dell’incremento di costo e dell’ammontare del contributo, finalizzato a semplificare la determinazione del credito d’imposta fruibile in capo al beneficiario.
La circostanza per cui l’utente abbia cambiato fornitore e non possa, quindi, accedere all’opportunità di chiedere allo stesso tale calcolo semplificato non pregiudica la spettanza dei crediti d’imposta laddove ne ricorrano i presupposti.

Inoltre, considerato che il decreto Aiuti non ha stabilito uno specifico termine entro il quale, a pena di decadenza, l’impresa interessata ha diritto di chiedere le informazioni previste al proprio venditore e che il termine per la comunicazione da parte del venditore deve ritenersi posto a tutela delle esigenze dell’impresa di poter disporre tempestivamente delle informazioni per utilizzare il credito d’imposta, “i venditori sono tenuti, con la dovuta diligenza, alla comunicazione ai sensi del DL Aiuti anche qualora la richiesta da parte dell’impresa sia avvenuta posteriormente” ai 60 giorni normativamente previsti (cfr. comunicato ARERA 7 ottobre 2022).

Si rileva che la possibilità di richiedere la comunicazione al fornitore con il calcolo semplificato è prevista anche in relazione ai crediti d’imposta spettanti per il mese di dicembre 2022, in forza dell’art. 1 comma 5 del DL 176/2022 (DL “Aiuti-quater”, secondo cui a tali ultimi crediti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’art. 1 del DL 144/2022 (“Aiuti-ter”).

Resta comunque ferma, sotto il profilo fiscale, la responsabilità esclusiva del contribuente, “fruitore” del credito d’imposta, sia in caso di accertata insussistenza dei presupposti previsti dalla norma per l’attribuzione del beneficio fiscale, sia in caso di utilizzo del credito d’imposta in misura eccedente rispetto a quella spettante.