La previsione è confermata nel testo bollinato del Ddl. di bilancio 2023

Di MAURIZIO MEOLI

La Ragioneria generale dello Stato ha bollinato il Ddl. di bilancio 2023, che ieri è stato firmato dal Presidente della Repubblica Mattarella e che è ora atteso alla Camera. Il testo, nonostante le perplessità paventate in sede comunitaria, conferma – per tutti i soggetti che effettuino l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali – l’esclusione dell’obbligo di accettare pagamenti tramite carte di pagamento (di debito, di credito e prepagate) per importi pari o inferiori a 60 euro, indipendentemente dall’oggetto della transazione.

Nella precedente versione, invece, da un lato, l’obbligo in questione era escluso per importi inferiori ai 30 euro, dall’altro, l’esenzione, entro tale soglia, non era assoluta, attenendo solo a talune transazioni che si sarebbero dovute individuare entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio 2023 con decreto del Ministro delle Imprese e made in Italy di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze.

In assenza di ulteriori modifiche, quindi, a decorrere dall’entrata in vigore, l’art. 15 comma 4-bis del DL 179/2012 convertito comminerà – nei casi di mancata accettazione da parte di uno dei soggetti sopra ricordati di un pagamento di importo superiore a 60 euro effettuato con una carta di pagamento – la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.

La finalità perseguita è, in primo luogo, quella di garantire proporzionalità tra l’entità della sanzione irrogabile e l’importo del pagamento rifiutato.
Restano ferme, peraltro, le ulteriori previsioni dell’art. 15 comma 4-bis del DL 179/2012 convertito, e, in particolare, quella che sancisce, in relazione alle violazioni della disciplina, l’applicazione delle procedure e dei termini previsti dalla L. 689/1981, ad eccezione dell’art. 16 in materia di pagamento in misura ridotta.

Di conseguenza, in applicazione dell’art. 1 della L. 689/81, l’illecito amministrativo resta assoggettato alla legge del tempo del suo verificarsi, restando inapplicabile la disciplina successiva più favorevole (cfr., tra le altre, Cass. n. 5606/2019, Cass. n. 1693/2007, Consiglio di Stato n. 1566/2017, nonché Corte Cost. 193/2016, che ha giudicato non fondata una questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della L. 689/81, per contrasto con gli artt. 3 e 117 comma 1 Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 6 e 7 della CEDU, nella parte in cui non prevede una regola generale di applicazione della legge successiva più favorevole agli autori degli illeciti amministrativi).

Occorre, quindi, considerare che, allo stato, restano comunque sanzionabili eventuali rifiuti di accettare pagamenti di importi pari o inferiori a 60 euro posti in essere prima dell’entrata in vigore della modifica in esame.

Un ragionamento analogo riguarda la previsione, confermata, secondo la quale, dal 1° gennaio 2023 il limite per i pagamenti in contante, ex art. 49 comma 1 del DLgs. 231/2007, non sarà più di 1.999,99 euro (soglia di 2.000 euro), ma diventerà di 4.999,99 euro (soglia di 5.000 euro).

L’intervento, in tal caso, è operato sull’art. 49 comma 3-bis del DLgs. 231/2007.
Infatti, in base a questa disposizione, “a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, il divieto di cui al comma 1 [in tema di limiti all’utilizzo dei contanti] e la soglia di cui al comma 3 [in relazione all’attività di cambiavalute] sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2023, il predetto divieto di cui al comma 1 è riferito alla cifra di 1.000 euro”.
Il Ddl. di bilancio 2023 sostituisce “1.000 euro” con “5.000 euro”.

Ai sensi dell’art. 63 comma 1 del DLgs. 231/2007, fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina dei contanti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro. Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000 euro, invece, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali (art. 63 comma 6 del DLgs. 231/2007).

Di conseguenza, se, prima dell’entrata in vigore della modifica in questione, si operasse in contanti per importi pari o superiori a 2.000 euro, seppure inferiori alla nuova soglia prevista, si integrerebbe una condotta sanzionabile, dal momento che, le delimitate applicazioni del principio del favor rei ad opera del primo comma dell’art. 69 del DLgs. 231/2007 non attengono all’ipotesi in esame. Nel caso in questione, quindi, le violazioni tornano ad essere assoggettate alla legge del tempo del loro verificarsi, ex art. 1 della L. 689/81.