Secondo Assonime, niente rimborso esentasse per le spese di collegamento telematico

Di DANIELE SILVESTRO

L’art. 12 del DL 115/2022 (come modificato dal DL 176/2022) dispone, limitatamente al periodo d’imposta 2022, che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRPEF nel limite complessivo di 3.000 euro, in deroga a quanto previsto dall’art. 51 comma 3 del TUIR, prima parte del terzo periodo.

Oltre all’aumento del limite di esenzione a 3.000 euro, la norma prevede un’estensione delle tipologie dei fringe benefit che non concorrono a formare il reddito, includendo anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro ai propri lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche di luce, acqua e gas.

Sul tema è intervenuta ieri la circ. Assonime n. 29, ad avviso della quale, in assenza di un’interpretazione estensiva da parte dell’Agenzia, l’ambito oggettivo dei rimborsi delle utenze domestiche non può essere esteso anche alle spese di collegamento internet, mentre, sempre secondo l’Associazione, rimarrebbe ancora qualche dubbio circa la possibilità di applicare il rimborso esentasse anche ai consumi per l’utilizzo dell’energia elettrica per i punti di ricarica privati di veicoli elettrici.

Come precisato dall’Agenzia, le utenze devono riguardare immobili a uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.

Inoltre, possono beneficiare dell’agevolazione anche:
– le utenze per uso domestico (come quelle idriche o di riscaldamento) – intestate al condominio – che vengono ripartite fra i condomini (per la quota rimasta a carico del singolo condomino);
– le utenze per le quali, anche se intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o del proprio coniuge e familiari (resta fermo che tali soggetti debbano sostenere effettivamente la spesa). In questo caso, il locatore che viene rimborsato non potrà beneficiare dell’agevolazione per le medesime spese.

Ciò premesso, tenuto conto che l’agevolazione si riferisce a specifiche spese, l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 35/2022, ha sottolineato come il datore di lavoro debba acquisire e conservare per eventuali controlli – nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali – la documentazione per giustificare la somma spesa e la sua inclusione nel limite di cui al comma 3 dell’art. 51 del TUIR.

Considerati i tempi molto stretti per l’applicazione della disciplina (entro il 12 gennaio 2023), al fine di rendere più sostenibile la gestione amministrativa del bonus, sempre nel citato documento di prassi, l’Agenzia ha consentito al datore di lavoro di acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal dipendente ai sensi del DPR 445/2000 con la quale lo stesso attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche.

Nella dichiarazione è necessario riportare gli elementi identificativi dei documenti, ad esempio: il numero della fattura; l’intestatario della fattura (e se diverso dal lavoratore, il rapporto intercorrente con quest’ultimo); la tipologia di utenza; l’importo pagato; la data e le modalità di pagamento (in caso di fatture che riguardino immobili locati al lavoratore, al coniuge o ai familiari, le cui utenze siano intestate al locatore, dalla documentazione o dalla predetta dichiarazione sostitutiva deve risultare il riaddebito analitico al locatario delle spese relative alle utenze). Secondo Assonime (circ. 29/2022), all’interno della dichiarazione deve essere attestato altresì il titolo che documenta il possesso o la detenzione dell’immobile.

Il dipendente rimane comunque obbligato alla conservazione della documentazione indicata nella dichiarazione sostitutiva, al fine di consentire eventuali controlli dell’Amministrazione finanziaria.
A prescindere dalle modalità sopra descritte (acquisizione e conservazione della documentazione o acquisizione della dichiarazione sostitutiva), è necessario che il datore di lavoro riceva anche un’ulteriore dichiarazione nella quale il lavoratore attesti la circostanza che le fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri datori. Ciò al fine di evitare che il lavoratore fruisca più volte del beneficio in relazione alle medesime spese.