Sarà possibile per l’Agenzia delle Entrate chiedere ai contribuenti l’esibizione delle scritture contabili

Di EMANUELE GRECO

Il disegno di legge di bilancio 2023, a breve all’esame del Parlamento, stando alle bozze circolate contempla l’introduzione di una nuova norma di contrasto all’apertura di partite IVA “fittizie”.

Implementando le disposizioni dell’art. 35 del DPR 633/72, sono previste specifiche analisi, da parte dell’Agenzia delle Entrate, in merito al rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA.
All’esito di dette analisi, l’Amministrazione invita il contribuente a presentarsi presso gli Uffici al fine di esibire le proprie scritture contabili, laddove obbligatorie per le imprese commerciali e le società ai sensi dell’art. 14 del DPR 600/73 e per gli esercenti arti e professioni ai sensi dell’art. 19 del DPR 600/73.

In tal modo, si andrebbe a verificare il possesso della soggettività passiva ex artt. 4 e 5 del DPR 633/72 e il regolare esercizio dell’attività d’impresa, arte o professione. Nel caso in cui emergano profili di rischio, o nell’ipotesi di mancata presentazione del contribuente, l’Ufficio emana un provvedimento di cessazione della partita IVA.
L’attuazione della disciplina è demandata a successive disposizioni del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

La misura si affianca ai controlli automatizzati per l’individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio della partita IVA nonché alla possibilità di effettuare accessi presso il luogo di attività, già previsti dall’art. 35 comma 15-bis del DPR 633/72, mediante i quali l’Amministrazione verifica che i dati forniti da soggetti per la loro identificazione ai fini dell’IVA, siano completi ed esatti.
Anche in questa circostanza, se i controlli forniscono esito negativo, scatta un provvedimento di cessazione della partita IVA da parte dell’Ufficio.

La disposizione di cui al richiamato art. 35 comma 15-bis contempla anche l’esclusione dalla banca dati VIES.
Inoltre, è preclusa la possibilità di avvalersi della compensazione “orizzontale” dei crediti mediante F24, a partire dalla data di notifica del provvedimento di esclusione. Così stabilisce l’art. 17 comma 2-quater del DLgs. 241/97, inserito dal DL 124/2019.
Queste ultime due ulteriori penalità, riferite al comma 15-bis dell’art. 35 in esame, non risultano essere replicate per i controlli che si intenderebbero introdurre con il Ddl. di bilancio 2023 (comma 15-bis.1).

Con le norme di prossima emanazione, in conseguenza della cessazione della partita IVA, si attribuisce la possibilità di richiederne nuovamente l’apertura per la medesima persona fisica o persona giuridica, costituita in seguito al provvedimento di cessazione delle Entrate. Tuttavia, la domanda di una nuova partita risulta condizionata al preventivo rilascio di una polizza fideiussoria o fideiussione bancaria di durata pari a 3 anni dalla data del rilascio e di importo non inferiore a 50.000 euro.

Si rammenta che un’ulteriore causa di cessazione della partita IVA è, infine, disciplinata dal comma 15-quinquies dell’art. 35 in argomento. Tale disposizione consente all’Agenzia delle Entrate di chiudere d’ufficio le partite IVA che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato nelle tre annualità precedenti attività d’impresa ovvero arte o professione.

Le disposizioni in tema di cessazione della partita IVA di cui al Ddl. di bilancio 2023 sarebbero rafforzate da uno specifico regime sanzionatorio, previsto ai sensi dell’art. 11 comma 7-quater del DLgs. 471/97, applicabile sia al provvedimento di chiusura della partita IVA ai sensi del nuovo comma 15-bis.1 dell’art. 35 che al provvedimento ai sensi del vigente comma 15-bis.

La sanzione per il soggetto destinatario del provvedimento di cessazione risulta pari a 3.000 euro e si prefigura anche una responsabilità solidale per l’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione di inizio attività, senza possibilità di beneficiare dell’istituto del cumulo giuridico.
Contro quest’ultima previsione si è espresso il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con un comunicato stampa di ieri.

Il Presidente Elbano de Nuccio, nel condividere lo spirito della norma, volta a prevenire comportamenti abusivi “mordi e fuggi”, considera tuttavia ingiustificata l’introduzione di una responsabilità solidale a carico dell’intermediario che trasmette telematicamente la comunicazione di inizio attività. Appare evidente come l’intermediario non possa disporre agevolmente degli strumenti che possiede l’Agenzia delle Entrate per verificare l’affidabilità del soggetto che richiede l’attribuzione di una nuova partita IVA. Così come, sottolinea Salvatore Regalbuto, tesoriere del CNDCEC con delega all’area fiscale, l’intermediario che ha curato la dichiarazione di inizio attività potrebbe non conoscere come evolve l’attività del soggetto che ha richiesto la partita IVA.