Revisori ed enti di revisione iscritti nell’apposita sezione del Registro sono responsabili per le informazioni fornite ai fini della registrazione

Di STEFANO DE ROSA

Come reso noto sul sito istituzionale della revisione legale, lo scorso 26 novembre è entrato in vigore il Regolamento (DM 174/2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell’11 novembre 2022 e attuativo dell’art. 34 comma 7 del DLgs. 39/2010) relativo all’iscrizione al Registro dei revisori legali dei revisori dei Paesi Terzi, vale a dire di Stati che non sono membri dell’Unione europea.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 34 comma 1 del DLgs. 39/2010, il MEF, sentita la Consob, iscrive in un’apposita sezione del Registro dei revisori legali tutti i revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi che rilasciano una relazione di revisione riguardante i conti annuali o i conti consolidati di una entità avente sede in un Paese terzo i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano, salvo il caso in cui l’entità del Paese terzo abbia emesso esclusivamente titoli di debito ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato il cui importo sia superiore ai limiti previsti nell’articolo stesso.

I successivi commi stabiliscono che i revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi iscritti nel Registro sono responsabili per le informazioni fornite ai fini della registrazione e devono notificare tempestivamente al soggetto incaricato della tenuta del Registro qualsiasi modifica delle stesse.

Inoltre, si evidenza che le suddette relazioni di revisione redatte da revisori o da enti di revisione contabile di Paesi terzi non iscritti nel Registro dei revisori legali sono prive di effetti giuridici in Italia, mentre l’iscrizione non abilita i soggetti istanti all’esercizio della revisione legale in Italia.

Nella sezione dedicata del Registro, per ciascun iscritto, sono riportate, tra le altre, le seguenti informazioni:
– generalità e recapiti del revisore;
– i dati identificativi e i recapiti di tutti gli uffici responsabili che contribuiscono ai lavori finalizzati all’emissione delle relazioni di cui all’art. 34 comma 1 del DLgs. 39/2010;
– la denominazione dell’eventuale rete di appartenenza del soggetto istante;
– gli estremi di registrazione nel Paese d’origine;
– gli estremi di eventuali altre registrazioni presso altri Paesi dell’Unione europea o dell’Area economica europea;
– i nominativi e le eventuali qualifiche professionali e i recapiti di tutti i membri degli organi di amministrazione o di direzione dell’ente di revisione contabile;
– i nominativi dei responsabili della revisione delle entità di cui all’art. 34 del richiamato decreto;
– l’indicazione dei principi di revisioni applicati;
– l’indicazione dei principi e delle regole di indipendenza applicati;
– una descrizione, in allegato, del sistema interno di controllo della qualità dell’ente di revisione contabile.

Le informazioni raccolte ai fini dell’iscrizione sono conservate in forma elettronica e sono accessibili gratuitamente sul sito internet del MEF.

Si ricorda, infine, che al momento della presentazione della domanda di iscrizione i soggetti richiedenti sono tenuti al versamento di un contributo fisso, determinato in 150 euro, a copertura delle spese amministrative.