Stralcio di ogni tipo di interesse e anche delle sanzioni per l’emersione dei capitali esteri

Di ALFIO CISSELLO

Stando alla bozza in circolazione, il disegno di legge di bilancio 2023 prevede una serie di definizioni delle pendenze tributarie, che, a fronte di una riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo, consentono di poter pagare tutte le imposte e gli interessi fruendo di una dilazione più o meno ampia.
Per gli avvisi bonari le sanzioni, ordinariamente del 30%, sono ridotte al 3%.

Nella stampa si sente spesso dire che si pagano “oneri aggiuntivi” o “sanzioni” al 5%. Ciò dovrebbe riguardare la menzionata riduzione delle sanzioni a 1/18. Considerato che, spesso, le sanzioni che conseguono alle violazioni fiscali, dichiarative ma non solo, sono pari al 90% delle imposte, si giunge al 5% (90/18).

Vi è da dire che tutti i contribuenti, in linea generale, possono avvalersi di una definizione, sia coloro i quali non hanno ricevuto alcun atto di accertamento o di contestazione (è previsto il ravvedimento speciale) sia coloro i quali lo hanno ricevuto sia, infine, coloro i quali hanno contenziosi pendenti (è prevista anche la definizione delle liti).

C’è poi la rottamazione dei ruoli, che a questo punto potremmo definire rottamazione-quater. Essa riguarda i ruoli/carichi consegnati all’Agente della riscossione sino al 30 giugno 2022. Come di consueto, non bisogna fare riferimento alla notifica della cartella di pagamento ma alla data (antecedente) di consegna del ruolo, informazione ora presente nelle cartelle.

Per gli avvisi di accertamento esecutivo e gli avvisi di addebito INPS, il momento di trasmissione telematica del carico è invece successiva alla notifica dell’atto.
Tutti i ruoli di natura tributaria e contributiva rientrano nella rottamazione, senza eccezioni. Compresi i ruoli formati dalle Casse di previdenza professionale.
Inoltre, possono essere rottamati i ruoli su sanzioni per violazioni stradali, ma si ha lo stralcio dei soli interessi ex art. 27 comma 6 della L. 689/81.

Questo è un aspetto da tenere in considerazione, come per le rottamazioni pregresse: se un carico di ruolo del valore di 80.000 euro racchiude una sanzione pari a 50.000 euro, la rottamazione costa 30.000 euro.
Se un ruolo vale 300.000 euro e il debito ha natura solo sanzionatoria, la rottamazione ha un costo pari a zero.
Ciò quand’anche si tratti di violazioni sull’omessa/infedele compilazione del quadro RW, in quanto la norma non pone limitazioni di sorta. Poco importa, a livello tecnico, che altre definizioni che dovrebbero essere introdotte sempre dalla legge di bilancio 2023 (si pensi alla definizione delle violazioni formali o al ravvedimento speciale) non siano concesse per l’emersione delle attività estere. Addirittura le sanzioni che conseguono alla procedura di voluntary disclosure sono stralciate se contenute in ruoli consegnati sino al 30 giugno 2022.

Un altro aspetto è degno di nota. A differenza delle rottamazioni pregresse, lo stralcio non riguarda solo le sanzioni e gli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73, ma anche gli altri interessi, quantomeno in base al testo a oggi in circolazione. Sono quindi stralciati gli interessi che sono stati chiesti in ragione dell’accertamento o dell’avviso bonario, ovvero gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo ex art. 20 del DPR 602/73. Lo stesso vale per gli altri interessi indicati nel DM 21 maggio 2009 relativi ad esempio alle imposte d’atto. Pure le eventuali sanzioni per omesso pagamento di somme intimate con avviso di liquidazione per recupero delle agevolazioni prima casa sono stralciate.

Insomma si può affermare che quando il contribuente ha in piedi una controversia su sanzioni e/o interessi, si ha più interesse a rottamare che a definire la lite.

Anche in considerazione del fatto che, dal punto di vista “amministrativo”, la rottamazione è più semplice. Basta presentare la domanda entro il 30 aprile 2023, poi si riceverà la liquidazione delle somme. Su questi aspetti gli uffici della riscossione si sono sempre dimostrati molto efficienti.

Gli importi potranno essere pagati in 18 rate e, se si decade, salta la rottamazione ma, a differenza delle precedenti, sarà ammessa a quanto pare la dilazione ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73.
Anche coloro i quali sono decaduti dalle rottamazioni precedenti nonché dal saldo e stralcio ex L. 145/2018 potranno rimettersi in carreggiata.

Rimane un punto dolente, comune a tutte le rottamazioni: si rottamano solo i ruoli e non le ingiunzioni fiscali e/o gli accertamenti esecutivi che non passano “attraverso” Agenzia delle Entrate-Riscossione. In altre parole, i contribuenti che non hanno pagato ad esempio la tassa rifiuti, il bollo auto oppure l’IMU rientrano nella rottamazione solo se il Comune o il diverso ente impositore si è avvalso dell’Agente della riscossione, non se riscuote in proprio oppure se si avvale di un concessionario locale.

Per fare un esempio, i contribuenti torinesi sono fuori dalla rottamazione, siccome la riscossione è affidata alla SORIS. Per la Corte Costituzionale, tutto ciò è assolutamente legittimo (Corte Cost. 14 febbraio 2018 n. 29).