Applicazione anche alle partecipazioni quotate agli OICR e alle polizze assicurative

Di SALVATORE SANNA

Trascorsi pochi giorni dalla scadenza del termine del 15 novembre per la rideterminazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni per il 2022, la bozza del disegno di legge di bilancio 2023 prevede un’ulteriore proroga dell’agevolazione che riguarderà anche le partecipazioni quotate.

La bozza, quindi, ripropone l’impianto delle agevolazioni fiscali introdotte e disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001 introducendo una modifica significativa.
Anche per il 2023, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni (agricoli e edificabili) posseduti alla data del 1° gennaio 2023, al di fuori del regime d’impresa. Inoltre, secondo la bozza della legge di bilancio, sarà possibile rivalutare anche le partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione.

Attraverso la nuova proroga, quindi, in luogo del costo o valore di acquisto delle partecipazioni o dei terreni, sarà possibile assumere il c.d. “valore di perizia”.
A tal fine, occorrerà che:
– un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
– entro il 30 giugno 2023 il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva del 14% per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo. Sulle rate successive alla prima è confermato che sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo.

Inoltre, la proroga in argomento prevede esplicitamente che la redazione e il giuramento della perizia di stima devono essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2023.
Sempre in tema di redditi diversi derivanti dal possesso di partecipazioni, la bozza della legge di bilancio 2023 prevede che, per le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2023, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato ai sensi dell’art. 9 comma 4 lettera a) del TUIR, con riferimento al mese di dicembre 2022, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

In sostanza, dovrebbe essere possibile affrancare tali partecipazioni applicando il criterio previsto dalla norma menzionata sopra, per la quale si deve adottare la valore “a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese”.

Passando ad altri strumenti finanziari, i redditi di capitale e i redditi diversi derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di OICR possono essere affrancati dai contribuenti, assoggettando ad imposta sostitutiva del 14% la differenza tra:
– il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 31 dicembre 2022;
– e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione.

L’opzione dovrà essere resa mediante apposita comunicazione all’intermediario presso il quale è intrattenuto il rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto entro il 30 giugno 2023 e si estende a tutte le quote o azioni appartenenti ad una medesima categoria omogenea, posseduti alla data del 31 dicembre 2022 nonché alla data di esercizio dell’opzione.
L’imposta sostitutiva dovrà essere versata dagli intermediari entro il 16 settembre 2023, ricevendone provvista dal contribuente.

Per i contratti di assicurazione sulla vita di cui al ramo I e al ramo V del comma 1, dell’art. 2 del DLgs. 209/2005, i redditi di cui all’art. 44 comma 1 lett. g-quater) del TUIR, costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31 dicembre 2022 e i premi versati, si considerano corrisposti, a condizione che, su richiesta del contraente, tale differenza sia assoggettata dall’impresa di assicurazione ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14%. In questo caso, l’imposta sostitutiva dovrà essere versata dall’impresa di assicurazione entro il 16 settembre 2023 e la relativa provvista deve essere fornita dal contraente.

L’imposta sostitutiva non sarà compensabile con il credito d’imposta di cui all’art. 1 comma 2 del DL 209/2002 (relativo all’imposta sulle riserve matematiche e sul valore del contratto assicurativo).
I contratti per i quali è esercitata l’opzione in argomento non possono essere riscattati prima del 1° gennaio 2025.
Sembra, però, che saranno esclusi da questa disciplina i contratti di assicurazione la cui scadenza è prevista entro il 31 dicembre 2024.