Come in passato, plusvalenze tassate all’8% e possibilità di ricorso al valore catastale degli immobili

Di GIANLUCA ODETTO

Nella bozza del disegno di legge di bilancio 2023, da confermare una volta che il testo inizi il suo (ragionevolmente breve) iter parlamentare, trovano spazio tre grandi classici della professione, rappresentati dall’assegnazione o cessione di beni ai soci, dalla trasformazione in società semplice e dall’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale. Si tratta di operazioni che, storicamente, hanno avuto un riscontro molto ampio e che, ragionevolmente, risulteranno anche in questa “tornata” molto utilizzate.

Le norme agevolative sono pressoché identiche a quelle a suo tempo proposte con l’art. 1 commi 115-121 della L. 208/2015, per cui le operazioni potranno essere condotte – se, ovviamente, tali misure verranno confermate – tenendo conto del largo bagaglio di dottrina e di prassi intervenuto nel corso del 2016 e del 2017.
Per quanto riguarda l’assegnazione agevolata, essa si rivolge alle società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il prossimo 30 settembre 2023, attribuiscono ai soci beni immobili (fatta eccezione per quelli strumentali per destinazione) o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa. L’ambito è, quindi, abbastanza ristretto e non coinvolge altri beni quali, ad esempio, beni immateriali o partecipazioni in società controllate o collegate.

Come per le assegnazioni operate ai sensi della L. 208/2015, l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze è prelevata nella misura ridotta dell’8%; solo se la società risulta non operativa in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti, l’aliquota è aumentata al 10,5%.

Al pari di quanto avveniva in passato, l’imposizione sulle plusvalenze è particolarmente agevolata non solo in virtù delle aliquote sopra riportate, ma anche per effetto della possibilità di assumere, in luogo del valore normale determinato a norma dell’art. 9 del TUIR, il valore ottenuto attraverso il ricorso ai moltiplicatori catastali previsti ai fini dell’imposta di registro.
Ove, in conseguenza dell’assegnazione, siano annullate riserve in sospensione d’imposta, è prevista un’imposizione sostitutiva nella misura del 13%.

In materia di imposte indirette, si prevede la riduzione alla metà delle aliquote dell’imposta di registro eventualmente applicabile alle assegnazioni e alle cessioni agevolate, così come il prelievo delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa; l’IVA è dovuta con il regime e, in caso di imponibilità, con le aliquote ordinarie previste a seconda della singola operazione e del singolo bene, essendosi in presenza di un tributo armonizzato.
Entro lo stesso termine del 30 settembre 2023 è agevolata anche la trasformazione in società semplice delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni agevolati (immobili o, meno comunemente, beni mobili iscritti nei pubblici registri).

Analogamente al caso dell’assegnazione, le plusvalenze relative agli immobili della società trasformata sono tassate con aliquota agevolata all’8% (incrementata al 10,5% per le società non operative in almeno due anni su tre), così come le riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito della trasformazione sono tassate al 13%.

Le uniche novità che traspaiono dalle bozze della legge riguardano i termini di versamento delle imposte sostitutive, più stretti rispetto a quelli previsti in passato. Stando, infatti, ai testi provvisori, le società che si avvalgono delle agevolazioni per l’assegnazione o la cessione di beni o per la trasformazione in società semplice sono tenute a versare il 60% dell’imposta sostitutiva entro il 31 luglio 2023 (quindi, potenzialmente anche prima dell’atto di assegnazione o di trasformazione, i quali possono essere effettuati entro il 30 settembre 2023), e il restante 40% entro il 30 novembre 2023; la timeline potrebbe quindi, se confermata, creare alcuni problemi nella corretta quantificazione dell’imposta.

Un’altra norma riaperta riguarda l’estromissione agevolata dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale, per la quale si rimanda alla disciplina, consolidata, contenuta nell’art. 1 comma 121 della L. 208/2015. L’estromissione deve essere effettuata entro il 31 maggio 2023, pur se l’operazione retroagisce al 1° gennaio 2023 (nei fatti, per tutto il 2023 l’immobile si considererebbe posseduto nella sfera personale dell’imprenditore, con dichiarazione dei relativi redditi nel quadro RB del modello REDDITI). Come per l’assegnazione, l’imposizione sostitutiva sulle plusvalenze è pari all’8% e le plusvalenze medesime possono essere determinate assumendo, in luogo del valore normale, quello catastale.

Stando alle bozze del disegno di legge, le rate dell’imposta sostitutiva sarebbero pagate entro il 30 novembre 2023 ed entro il 30 giugno 2024 (termini in linea con le “vecchie” versioni della norma, fatta salva l’uniformazione del termine della seconda rata con quello previsto per il saldo IRPEF).