Ai fini del rispetto dei massimali la sua valorizzazione consente di spostare indefinitamente la data di utilizzo del credito in F24

Di PAMELA ALBERTI e ANITA MAURO

Le FAQ dell’Agenzia delle Entrate sull’autodichiarazione sugli aiuti di Stato COVID forniscono interessanti spunti in relazione al credito d’imposta sui canoni di locazione a uso non abitativo. Si tratta del credito d’imposta di cui potevano beneficiare, a determinate condizioni e per determinati periodi di tempo, le imprese conduttrici di immobili a uso non abitativo e che ammontava (in linea di principio, ma vi erano eccezioni) al 60% del canone di locazione e al 30% del canone di affitto di azienda. Il credito poteva essere ceduto, nei limiti dell’art. 122 del DL 34/2020, ovvero compensato in F24 o usato in dichiarazione dei redditi.

Il credito locazioni 2020 (art. 28 del DL 34/2020 e artt. 8 e 8-bis del DL 137/2020) e 2021 (art. 4 del DL 73/2021) rientra nel regime “ombrello”, nelle misure elencate dall’art. 1 comma 13 del DL 41/2021, oggetto dell’autodichiarazione di cui al DM 11 dicembre 2021 ai fini del rispetto dei massimali della Sezione 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo previsti dalla quinta modifica.

Per il credito d’imposta locazioni (2020 e 2021) incluso nel regime “ombrello” è stata infatti prevista solo l’estensione al 30 giugno 2022 del periodo di concessione, senza incremento del massimale a 2,3 milioni di euro (fermo quindi a 1,8 milioni di euro; cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate 29 aprile 2022 n. 237).

Ai fini della verifica del rispetto dei massimali pro tempore vigenti rileva la “data di concessione dell’aiuto” che, come rilevato a suo tempo nella risposta a interpello n. 237/2022, può essere individuata, a scelta del contribuente, all’interno di una rosa che viene, ora, confermata e precisata dalla FAQ in esame. L’Agenzia delinea, infatti, “un criterio che individua quattro momenti per la concessione dell’aiuto”, alternativi:
– data di presentazione della dichiarazione dei redditi (purché antecedente al 30 giugno 2022);
– data di maturazione del credito;
– data del rilascio della ricevuta che attesta la presa in carico da parte dell’Agenzia delle Entrate della comunicazione effettuata dal contribuente;
– data di presentazione dell’F24.

La data di maturazione del credito, con riferimento al bonus locazioni, va individuata nella data di pagamento del canone e non, come ipotizzato dall’istante, nella data “di competenza del canone pagato”. Infatti, come già illustrato dalla circ. n. 14/2020, il credito locazioni matura solo con il pagamento del canone.

Quindi, se il contribuente, ad esempio, con riferimento al credito locazioni maturato per il mese di aprile 2020, intende valorizzare la data di maturazione del credito, dovrà fare riferimento non al mese di aprile 2020, bensì alla data in cui il canone di aprile 2020 è stato pagato. Se – continua la risposta alla FAQ – quel canone di locazione è stato pagato a maggio 2022, la data di maturazione sarà questa ultima. Pertanto, a tale data si dovrà fare riferimento per i massimali, con il risultato che si rientrerà in quello di 1,8 milioni e il termine ultimo del 30 giugno 2022 risulterà osservato anche ove la compensazione in F24 avvenga dopo tale data.

Peraltro, nella risposta a interpello n. 426/2022, l’Agenzia ha aggiunto che il credito locazioni 2020 può spettare purché i canoni siano pagati entro il 29 agosto 2022, applicando alla data ultima del 30 giugno 2022 la moratoria di 60 giorni prevista dall’art. 3 comma 2 della L. 212/2000 (inizialmente concessa, per il credito 2022, dalla FAQ 11 luglio 2022).
La valorizzazione della data di maturazione del credito consente, in pratica, di “spostare” indefinitamente la data di utilizzo del credito in F24, che potrà avvenire anche oltre il 30 giugno, non essendo previsti limiti specifici per la compensazione (salvo per i crediti oggetto di cessione). È necessario, allora, che, nella scelta sulla data da adottare come “data di concessione”, il contribuente valuti con attenzione ciò che meglio si adatta alla propria situazione. Il riferimento alla data di maturazione, infatti, consente, sì, di decidere liberamente quando compensare in F24, ma implica anche che la data di pagamento del canone determini il massimale da applicare. Ad esempio, ove l’impresa avesse pagato il canone di aprile 2020 a dicembre 2020, la scelta della data di maturazione come data di riferimento implicherebbe l’applicazione del massimale di 800.000 euro. La FAQ conclude precisando, quindi, che, ai fini dell’autodichiarazione aiuti di Stato, per determinare il momento in cui l’aiuto è “messo a disposizione” dell’impresa, “occorre innanzitutto fare riferimento alla data in cui il canone sottostante l’aiuto è stato pagato” (a prescindere dal canone di competenza) “o, in alternativa, […] alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi purché antecedente al 30 giugno 2022 in ipotesi di crediti maturati e non utilizzati entro tale data ovvero alla data di presentazione del modello F24 contenente l’utilizzo”.

Il chiarimento pare coerente con quelli in tema di credito locazioni 2022 ex art. 5 del DL 4/2022 (che non ricade nel regime “ombrello”), per il quale è stato “istituzionalizzato” il riferimento alla data di pagamento dei canoni (FAQ), atteso che F24 e dichiarazione dei redditi sarebbero caduti forzatamente oltre limite.