L’Agenzia nelle FAQ ha fornito indicazioni in merito all’allocazione degli aiuti

Di PAMELA ALBERTI

Tra le FAQ dell’Agenzia delle Entrate sull’autodichiarazione aiuti di Stato, sono state fornite indicazioni anche su riversamento e allocazione degli aiuti.

L’Agenzia ha precisato che gli operatori economici che hanno fruito di “altri aiuti” (diversi da quelli del regime “ombrello”) per individuare i relativi massimali devono fare riferimento alla specifica decisione di autorizzazione, atteso che il meccanismo che consente l’allocazione dell’aiuto nei diversi massimali delle Sezioni 3.1 e 3.12 appare praticabile solo per gli aiuti del regime “ombrello”, mentre per quelli non compresi rileva il massimale della sezione del Temporary Framework nell’ambito della quale la misura è stata autorizzata dalla Commissione europea.

In merito all’allocazione degli aiuti, viene confermato che nel caso in cui il beneficiario dovesse sforare il limite del massimale stabilito nel corso del primo periodo di vigenza della Sezione 3.1 (pari a 800.000 euro fino al 27 gennaio 2021) e non avesse la possibilità di allocare l’eccedenza all’interno della Sezione 3.12 (per mancanza dei requisiti), tale eccedenza non spettante potrebbe trovare capienza, con gli interessi da recupero, all’interno del nuovo e differente massimale della medesima Sezione, non interamente coperto.

Viene inoltre ribadito che, in presenza dei requisiti per l’accesso alle Sezioni 3.1 e 3.12, il contribuente che ha fruito di aiuti del regime “ombrello” può optare per l’allocazione degli aiuti più aderente alla propria situazione attestando, altresì, nell’autodichiarazione il rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla Sezione 3.12, anche in relazione all’intero ammontare dell’aiuto fruito. Ad esempio, un’impresa che ha fruito di aiuti del regime “ombrello” senza aver rilevato alcuno splafonamento e che ritiene di allocare l’aiuto per l’intero importo nella Sezione 3.12, barrerà la casella “Sez. 3.12” del Quadro A, senza compilare il quadro D.

L’Agenzia, confermando quanto affermato nel corso del webinar CNDCEC, afferma che il riversamento deve avvenire tenendo conto dell’ordine cronologico con cui i diversi aiuti (sia quelli rientranti nel regime “ombrello”, sia quelli esclusi) sono stati e saranno registrati nel RNA, SIAN e SIPA.

Considerato, altresì, che la registrazione degli aiuti del regime “ombrello” avviene, ai sensi dell’art. 10 del DM n. 115/2017, successivamente alla data di messa a disposizione/fruizione degli stessi, per i soggetti che hanno beneficiato sia di altri aiuti sia di aiuti del regime “ombrello”, l’importo dell’aiuto eccedente il massimale spettante riferibile a questi ultimi può essere volontariamente restituito dal beneficiario, comprensivo degli interessi di recupero tramite l’autodichiarazione, il modello F24 ELIDE (cfr. ris. n. 35/2022), ovvero tramite sottrazione dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti.

Viene riportato l’esempio di un’impresa che ha beneficiato dell’esenzione relativa all’acconto IRAP 2020 per un importo pari a 500.000 euro e di una decontribuzione Sud, per gli ultimi tre mesi del 2020, pari, anch’essa, a 500.000 euro (entrambe misure riferite al massimale della Sezione 3.1 pro tempore vigente, quindi con sforamento di 200.000 euro); in considerazione del fatto che il beneficio IRAP sarà registrato successivamente, la stessa potrà avvalersi dell’autodichiarazione per riallocare lo splafonamento.

Nel caso in cui il superamento dovesse riferirsi ad aiuti al di fuori del regime “ombrello”, non essendo definiti dalle disposizioni di riferimento modalità e criteri di calcolo o restituzione delle eccedenze relative agli “altri aiuti”, viene affermato che gli operatori economici possono contare su di una flessibilità circa le modalità di restituzione di eventuali importi eccedenti i massimali di fruizione degli aiuti.
Per coloro che hanno fruito di almeno uno degli aiuti del regime “ombrello”, l’Agenzia sottolinea la facoltà di valutare la propria peculiare situazione tenendo conto anche della registrazione in RNA, SIAN e SIPA eventualmente già avvenuta da parte delle altre Amministrazioni concedenti e della concreta possibilità di restituire “l’altro aiuto” all’Amministrazione competente.

Sempre in tema di allocazione, l’Agenzia precisa che è consentito allocare nella Sezione 3.12, nel caso sussistano le condizioni, anche gli aiuti della sezione 3.1 ricevuti prima del 13 ottobre 2020.

Inoltre, le disposizioni di riferimento non impongono la coincidenza temporale tra il periodo ammissibile individuato dal beneficiario ai fini della Sezione 3.12 e la data di concessione dell’aiuto di cui al regime “ombrello” fruito dall’operatore economico.
Ad esempio, l’Agenzia fa riferimento al caso dell’esenzione IRAP la cui data di concessione è il 19 maggio 2020 e la cui competenza è riferibile all’anno 2020. In tal caso, il beneficiario potrà:
– individuare il periodo ammissibile più conveniente dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2021;
– allocare all’interno di tale periodo, indipendentemente dalla data di concessione e fino a concorrenza del tetto dei costi fissi non coperti del periodo individuato.