Il decreto «Aiuti-quater» ha stabilito che per le spese sostenute nel 2023 l’aliquota passa al 90% con CILA presentata dal 26 novembre 2022

Di ENRICO ZANETTI e ARIANNA ZENI

La versione definitiva del decreto “Aiuti-quater” pubblicato in Gazzetta Ufficiale (DL 18 novembre 2022 n. 176) conferma le modifiche anticipate nei giorni scorsi su Eutekne.info, e, in particolare, la possibilità, per gli interventi che danno diritto al superbonus di cui all’art. 119 del DL 34/2020, di utilizzare in 10 rate annuali di pari importo i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, anziché in 4 o 5 rate.
A tal fine, dovrà essere inviata all’Agenzia un’apposita comunicazione da parte del fornitore o del cessionario secondo le modalità attuative che verranno definite da un successivo provvedimento. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno continua a non poter essere fruita negli anni successivi né a poter essere richiesta a rimborso.

L’art. 9 comma 1 del DL 176/2022, inoltre, modificando il co. 8-bis del citato art. 119, prevede che gli interventi agevolati, che vengono effettuati dai condomini e dalle persone fisiche su parti comuni di edifici interamente posseduti, purché composti da massimo quattro unità immobiliari, ma anche dalle persone fisiche per gli interventi sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio (sempre nel limite delle due unità immobiliari per gli interventi di riqualificazione energetica), al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, beneficino del superbonus nella misura:
– del 110%, per le spese sostenute, a decorrere dal 1° luglio 2020, sino al 31 dicembre 2022;
– del 90% per le spese sostenute nell’anno 2023;
– del 70% per le spese sostenute nell’anno 2024;
– del 65% per le spese sostenute nell’anno 2025.
L’agevolazione spetta nella stessa misura anche per le Onlus, le ODV e le APS iscritte negli appositi registri.

Nell’art. 9 comma 2 del DL 176/2022, tuttavia, è prevista una norma transitoria secondo la quale la riduzione dell’aliquota dal 110% al 90% con riguardo alle spese sostenute nell’anno 2023 non si applica agli interventi per i quali al 25 novembre 2022 è stata presentata la CILA e, in caso di interventi su edifici condominiali, all’ulteriore condizione che la “delibera assembleare che abbia approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25 novembre 2022”, ovvero agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 25 novembre 2022 risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche, di cui al co. 9 lett. b) dell’art. 119 del DL 34/2020 su edifici unifamiliari (es. le villette), oppure su unità immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari, invece, il superbonus continua a spettare nella misura del 110% con riguardo alle spese sostenute entro il 31 marzo 2023 (non più quindi soltanto fino al 31 dicembre 2022), a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo (si veda “Più tempo per le spese con bonus del 110% per lavori realizzati al 30% su villette” del 16 novembre 2022).

I medesimi soggetti di cui alla sopracitata lett. b) del co. 9, ancora, hanno diritto al superbonus nella misura del 90% in relazione alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 se hanno avviato gli interventi a partire dal 1° gennaio 2023, ma ad alcuene condizioni:
– il contribuente è titolare del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento sull’unità immobiliare oggetto degli interventi;
– l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale;
– il contribuente ha un “reddito di riferimento” non superiore a 15.000 euro, determinato secondo le modalità stabilite dal co. 8-bis.1 introdotto nell’art. 119 del DL 34/2020 dal decreto “Aiuti-quater”.