L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato alcune FAQ fornendo specifiche istruzioni

Di PAMELA ALBERTI

L’Agenzia delle Entrate, nelle FAQ pubblicate ieri sul proprio sito, ha fornito nuove indicazioni in relazione all’autodichiarazione, ad esempio con riguardo all’impresa unica, oltre a confermare quanto già chiarito nel corso del convegno CNDCEC del 10 novembre scorso.

Rilevanti istruzioni sono state fornite sulla compilazione dell’autodichiarazione in caso di superamento dei massimali da parte dell’impresa unica.
Con riferimento al caso di un’impresa unica costituita dalla società A e dalla società B che:
– abbiano complessivamente superato il limite massimo consentito di cui alla Sezione 3.1;
– non abbiano la possibilità di allocare l’eccedenza di aiuti nella Sezione 3.12;
– decidano, per comodità, di far riversare l’eccedenza interamente dalla società A;
è stata chiesta conferma su come la società B debba compilare l’autodichiarazione.

Secondo l’Agenzia, nel caso prospettato in cui, a livello di impresa unica costituita dalle società A e B, sia stato superato il massimale previsto dalla Sezione 3.1 del Temporary Framework e la quota di aiuti eccedente detto massimale sia riversato interamente dalla società A, si conferma che la società B è, comunque, tenuta a presentare l’autodichiarazione nella quale dovrà:
– barrare la casella della dichiarazione sostitutiva con la quale dichiara di aver superato, a livello di impresa unica, i massimali di cui alla Sezione 3.1;
– barrare la casella con la quale dichiara di far parte di un’impresa unica;
– compilare la colonna 1 “Importo aiuti eccedenti i limiti impresa unica” del riquadro “Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework”, indicando la quota di aiuti fruiti dall’impresa unica in misura superiore ai massimali di cui alla Sezione 3.1 (che verrà riversata dalla società A);
– lasciare vuote le altre colonne (da 2 a 8) del riquadro di cui al punto precedente.

Ciò premesso, sentito il Dipartimento delle Finanze, ad avviso dell’Agenzia non si rinvengono limiti al soggetto che opera il riversamento volontario (art. 4 comma 2 del DM 11 dicembre 2021), nella misura in cui si tratta di uno dei componenti dell’impresa unica che ha fruito degli aiuti inclusi nel regime “ombrello” per un ammontare capiente rispetto alla somma da restituire.

L’Agenzia, in una diversa FAQ, afferma inoltre che, in linea generale, l’autodichiarazione non dovrà essere presentata dalle imprese rientranti nel perimetro dell’impresa unica che non abbiano beneficiato di alcun aiuto del regime “ombrello”. I dati richiesti nel quadro B saranno forniti unicamente dalle imprese rientranti nel perimetro che hanno beneficiato dei predetti aiuti.

In tema di operazioni straordinarie, in una FAQ vengono ipotizzati i seguenti casi:
– fusione realizzata, a dicembre 2020, tra l’impresa A e l’impresa B, ognuna con un ammontare di aiuti del regime “ombrello” pari a 800.000 euro ricevuti prima dell’operazione societaria. Nel 2021 la “nuova” impresa C, avendo ancora a disposizione un plafond di 200.000 euro per nuovi aiuti da imputare all’interno della Sezione 3.1, continuerà a fruirne per l’importo corrispondente;
– fusione avvenuta a febbraio 2021 con ammontare degli aiuti ricevuti prima della fusione dalle due società pari a 1.000.000 di euro ciascuna, di cui 800.000 euro entro il 27 gennaio 2021 per entrambe le società, la “nuova” impresa non potrà più ricevere nuovi aiuti. Tuttavia, non si provvederà alla restituzione dell’ammontare eccedente il tetto di 1,8 milioni di euro (pari a 200.000 euro).

L’Agenzia richiama l’art. 3 punto 8 del Regolamento n. 1407/2013 relativo agli aiuti “de minimis”, secondo cui “In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell’impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi”.

In caso di operazione straordinaria con estinzione del soggetto dante causa beneficiario degli aiuti, l’autodichiarazione va presentata dal soggetto avente causa indicando nel riquadro “Dichiarante” del frontespizio il codice fiscale del soggetto dante causa e nel riquadro “Rappresentante firmatario della dichiarazione” il codice fiscale del soggetto avente causa nel campo “Codice fiscale società” e il codice fiscale del rappresentante del soggetto avente causa nel campo “Codice fiscale”.

L’applicazione in via analogica di tale impostazione determina nei casi prospettati che entro il 30 novembre 2022 saranno presentate dal soggetto neocostituito (C) risultante dalla fusione di A e B, tre autodichiarazioni: una per conto della società A, una per conto della società B, entrambe con l’indicazione degli aiuti ricevuti/fruiti prima della fusione, e una ulteriore in cui indicare gli ulteriori aiuti fruiti dalla società C dopo l’operazione di riorganizzazione.