A rischio di esclusione dall’indennità una tantum di 150 euro i lavoratori a termine cessati non stagionali

Di ELISA TOMBARI

Nella seduta di ieri, con 100 voti favorevoli, 5 contrari e 55 astensioni, il Senato ha approvato in via definitiva il Ddl. di conversione del DL 144/2022 (c.d. “Aiuti-ter”).
Tra le novità in materia di lavoro, si segnala in particolare un intervento riguardante l’art. 19, norma che ha disposto l’erogazione dell’indennità una tantum di 150 euro in favore di pensionati, lavoratori domestici, percettori di trattamenti a sostegno del reddito e altre categorie, dettando per ciascuna di queste i requisiti necessari all’ottenimento del bonus.

Tra i soggetti beneficiari, il comma 13 contempla anche i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli artt. da 13 a 18 del DLgs. 81/2015 che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate, con un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021. La fattispecie in esame costituisce un’ipotesi residuale, tenuto conto che trova applicazione, fermo restando il possesso dei requisiti normativi, solo nell’ipotesi in cui tali lavoratori non abbiano già percepito l’indennità dal datore di lavoro perché non più in forze nel mese di novembre 2022.

Con la conversione in legge, il comma 13 ha subìto una modifica che sembra cambiare il senso sostanziale della disposizione, prevedendo che il bonus di 150 euro venga erogato ai lavoratori stagionali “con rapporti di lavoro” a tempo determinato e intermittenti di cui agli artt. 13-18 del DLgs. 81/2015, fermi restando il requisito delle 50 giornate e il limite reddituale fissato a 20.000 euro; tale intervento di fatto limiterebbe la platea di beneficiari ai soli lavoratori stagionali con contratto a termine e ai lavoratori intermittenti, portando all’esclusione di quei lavoratori a tempo determinato che, pur nel rispetto degli altri requisiti, siano privi del carattere della stagionalità.

Più in generale, per tale categoria di soggetti, l’indennità una tantum di 150 euro spetterà ai lavoratori con rapporto a tempo determinato (stagionale e non) in forza nel mese di novembre 2022, per il tramite del datore di lavoro con la retribuzione di competenza del mese di novembre 2022, per effetto delle disposizioni di cui all’art. 18 del DL 144/2022 in materia di erogazione del bonus ai dipendenti. L’indennità in esame verrà inoltre erogata automaticamente, ai sensi del comma 9, a quei lavoratori a tempo determinato non più in forze che, nel mese di novembre 2022, percepiscono l’indennità di NASpI, nonché, come previsto dalla nuova formulazione del comma 13, ai lavoratori a tempo determinato con carattere di stagionalità, che potranno richiederla all’INPS fermi restando il requisito delle 50 giornate e il limite reddituale fissato a 20.000 euro.

Come detto, dovrebbero essere invece esclusi dal bonus i lavoratori che, pur soddisfacendo i requisiti delle 50 giornate e del tetto reddituale, siano stati titolari di contratti a termine privi del carattere della stagionalità, fatto salvo il caso in cui rientrino nell’ipotesi prevista dal comma 9 per i percettori dell’indennità di NASpI.
Si ricorda che, sebbene non esista una definizione normativa delle attività c.d. “stagionali”, in attesa di un apposito decreto che ne ridefinisca l’elenco ai sensi dell’art. 21 comma 2 del DLgs. 81/2015, queste ultime sono individuate dal DPR 1525/1963 e dalla contrattazione collettiva, anche aziendale.

Altro profilo critico che discende dalla modifica normativa è legato agli operai agricoli a tempo determinato. In proposito, si ricorda che l’INPS, con la circolare n. 116/2022, aveva confermato quanto già affermato a suo tempo per l’indennità una tantum di 200 euro ex art. 31 del DL 50/2022 (circolare n. 73/2022), ossia che l’erogazione dell’indennità in esame ai sensi dell’art. 18 del DL 144/2022 per il tramite dei datori di lavoro è esclusa per gli operai agricoli a tempo determinato (OTD), in quanto l’istituto della compensazione delle anticipazioni delle prestazioni temporanee non è previsto per i lavoratori a tempo determinato; per tale motivo, l’accesso all’indennità per tutti gli OTD (compresi quelli ancora in forze) doveva avvenire presentando domanda ai sensi del comma 13 in qualità di lavoratori a tempo determinato, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti dalla norma.
Dal tenore letterale delle modifiche apportate al comma in esame, e in attesa di ulteriori istruzioni dall’INPS, sembra che gli OTD con contratto non stagionale rischino di essere esclusi dalla possibilità di presentare domanda ex comma 13.