Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate non è aderente alla disposizione normativa

Di ENRICO ZANETTI e ARIANNA ZENI

Ai sensi dell’art. 119 comma 4-ter del DL 34/2020, per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati nei Comuni interessati da eventi sismici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza è previsto un incremento del 50% del tetto massimo di spese agevolate con il superbonus altrimenti applicabile.

La norma contenuta nel comma 4-ter in questione prevede espressamente che “I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai commi precedenti, sostenute entro il 30 giugno 2022, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma (…) nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive”.

Seppur il comma 4-ter preveda, come termine finale della “maggiorazione 50%” il 30 giugno 2022, il successivo comma 8-ter dispone un ampliamento di detto termine finale al 31 dicembre 2025 “in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis”.
Per i fabbricati ubicati nei “Comuni calamitati” che sono stati danneggiati dal sisma, il beneficio fiscale rappresentato dal superbonus è cumulabile, ma non sovrapponibile con il contributo alla ricostruzione. Tale non sovrapponibilità, infatti, è sancita espressamente dai commi 1-ter e 4-quater dell’art. 119 del DL 34/2020, con riguardo, rispettivamente, alle spese per interventi di efficienza energetica e alle spese per interventi di miglioramento sismico.

Stando, dunque, al dato letterale della norma, il superbonus c.d. “rafforzato” dovrebbe trovare applicazione “per tutte le spese necessarie al ripristino di fabbricati danneggiati” situati nei Comuni calamitati, con il solo limite dell’alternatività dell’agevolazione medesima rispetto al contributo per la ricostruzione.

In aggiunta a quanto dispone testualmente la norma contenuta nel comma 4-ter in commento, secondo le precisazioni fornite dall’Amministrazione finanziaria “essendo la detrazione maggiorata alternativa al contributo previsto per la ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati dal sisma – qualora il contribuente intendesse avvalersi della previsione del citato comma 4-ter è necessario che il professionista trasmetta via Pec (…) la dichiarazione del proprietario dell’edificio (…) di rinunciare ai contributi per la ricostruzione”. Viene poi affermato che “Questa dichiarazione costituisce condizione essenziale per usufruire delle agevolazioni fiscali.” (circ. Agenzia delle Entrate 23 giugno 2022 n. 23, § 4.1 e 4.2 e guida Agenzia delle Entrate “Incentivi fiscali sismabonus ed ecobonus nei territori colpiti da eventi sismici” luglio 2021).

In altre parole, secondo l’interpretazione fornita dalle Entrate, poiché la spettanza del superbonus “rafforzato” presuppone la rinuncia a beneficiare del contributo alla ricostruzione, è necessario che quest’ultimo spetti, ossia è necessario che, previamente alla sua rinuncia, sia stata accertata la sussistenza del nesso di causalità danno-evento e che quindi il contribuente produca l’attestazione del danno e del relativo nesso di causalità, ottenendo il rilascio della “scheda AeDES, con esito di inagibilità B, C ed E, che certifichi la diretta consequenzialità del danno rispetto all’evento sismico in parola, nonché la consistenza del danno tale da determinare l’inagibilità del fabbricato” (risposte 8 e 9 della citata guida).

Il tema è stato ripreso in un’inedita risposta ad interpello della DRE dell’Emilia Romagna, n. 909-1210/2022 dell’8 agosto 2022, dove è stata negata la spettanza del superbonus “rafforzato” all’acquirente di un’immobile per il quale i precedenti proprietari, pur essendo in possesso della scheda AeDES con livello di danno grave E, non avevano mai dato avvio alla pratica di richiesta di contributo per la ricostruzione post sisma.

Secondo l’Agenzia, infatti, la ratio della disposizione contenuta nel comma 4-ter dell’art. 119 del DL 34/2020 sarebbe quella di “offrire una compensazione in favore del contribuente che rinunci al contributo per la ricostruzione; pertanto, è necessario che sussista e che sia attestato il diritto soggettivo del contribuente al contributo medesimo, affinché questi possa disporne”.

A ben vedere l’Agenzia delle Entrate dà per scontato che il concetto di alternatività implichi non soltanto la sussistenza dei presupposti per beneficiare del contributo per la ricostruzione, ma anche che lo stesso sia stato richiesto.
È lecito chiedersi, tuttavia, se in presenza dei presupposti richiesti dal comma 4-ter dell’art. 119 del DL 34/2020 il superbonus “rafforzato” possa spettare anche al contribuente che non ha presentato la richiesta per poter ottenere il contributo, seppur sia in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla norma.