Dall’agevolazione potrebbero essere esclusi i detentori delle villette per gli interventi non ancora iniziati

Di ENRICO ZANETTI e ARIANNA ZENI

Il decreto “Aiuti-quater” approvato ieri dal Consiglio dei Ministri comprende, come riportato nel comunicato stampa di Palazzo Chigi, le modifiche alla disciplina del superbonus, di cui all’art. 119 del DL 19 maggio 2020 n. 34, ampiamente anticipate in questi giorni dallo stesso Ministro dell’Economia Giorgetti.

In base alla bozza di decreto circolata, mediante un intervento sul comma 8-bis del citato art. 119, è previsto che gli interventi agevolati, che vengono effettuati dai condomini e dalle persone fisiche su parti comuni di edifici interamente posseduti, purché composti da massimo quattro unità immobiliari, ma anche dalle persone fisiche per gli interventi sulle singole unità immobiliari (sempre nel limite delle due unità immobiliari per gli interventi di riqualificazione energetica, compresi gli edifici unifamiliari, oppure su unità immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari), al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, beneficino del superbonus nella misura del 110%, per le spese sostenute, a decorrere dal 1° luglio 2020, sino al 31 dicembre 2022, del 90% per le spese sostenute nell’anno 2023, del 70% per le spese sostenute nell’anno 2024 e del 65% per quelle sostenute nel 2025.
L’agevolazione spetterebbe nella stessa misura anche per le Onlus, le ODV e le APS iscritte negli appositi registri.

La riduzione dell’aliquota dal 110% al 90% con riguardo alle spese sostenute nell’anno 2023, tuttavia, non si applicherebbe agli interventi per i quali alla data di entrata in vigore del decreto “Aiuti-quater” è stata presentata la CILA, ovvero sono state avviate le formalità amministrative per l’acquisizione del titolo abilitativo per gli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici.

Per le persone fisiche, di cui al comma 9 lett. b) dell’art. 119 del DL 34/2020, che effettuano interventi su edifici unifamiliari, oppure su unità immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari, invece, il superbonus continuerebbe a spettare nella misura del 110% con riguardo alle spese sostenute entro il 31 marzo 2023 (non più quindi soltanto fino al 31 dicembre 2022), a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

I medesimi soggetti di cui alla sopracitata lett. b) del comma 9, tuttavia, dovrebbero aver diritto al superbonus nella misura del 90% in relazione alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 se hanno avviato gli interventi a partire dal 1° gennaio 2023, ma a una condizione: l’unità sulla quale sono effettuati gli interventi deve essere adibita ad abitazione principale (al riguardo sarebbe opportuno chiarire anche al più presto se, ai fini della detrazione fiscale in argomento, per “abitazione principale” si possa fare riferimento all’art. 10 comma 3-bis del TUIR) e il contribuente deve avere un reddito non superiore a 15.000 euro, determinato secondo le modalità stabilite dal comma 8-bis.1 che verrebbe anch’esso introdotto nell’art. 119 del DL 34/2020 dal decreto “Aiuti-quater”.

Verrebbe poi confermata la detrazione al 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 per quegli immobili, di cui al comma 8-ter dell’art. 119 del DL 34/2020, situati nei Comuni colpiti da eventi sismici dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, fermo restando il disposto contenuto nel comma 10-bis dell’art. 119 del DL 34/2020, che prevede regole particolari di calcolo dei tetti massimi di spese detraibili al 110%, purché risultino soddisfatti tutti gli ulteriori presupposti soggettivi e oggettivi ivi contemplati.

Infine, modificando la lett. b) del comma 9 dell’art. 119 del DL 34/2020 verrebbe stabilito che il superbonus possa competere per gli interventi eseguiti “dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari di cui sono proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento, salvo quanto previsto al comma 10”. Nella sostanza, per le persone fisiche, di cui al comma 9 lett. b) dell’art. 119 del DL 34/2020, che effettuano interventi su edifici unifamiliari, oppure su unità immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari, il superbonus non competerebbe più ai detentori degli immobili (es. locatari o comodatari).

Tale limitazione, tuttavia, non riguarderebbe gli interventi per i quali la CILA è stata presentata prima della data di entrata in vigore del decreto “Aiuti-quater” (o per i quali alla medesima data sono state avviate le formalità amministrative per l’acquisizione del titolo abilitativo nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione) e gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, di cui al comma 9 lett. b), per i quali la detrazione spetta nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 marzo 2023, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, ai sensi dell’art. 119 comma 8-bis secondo periodo del DL 34/2020 (così come risultante dalle novità apportate dal decreto “Aiuti-quater”).