Il limite introdotto dal DL Aiuti-quater varrà anche quando il trasferimento sarà di più pagamenti artificiosamente frazionati

Di MAURIZIO MEOLI

Dal 1° gennaio 2023 il limite per i pagamenti in contante e, più in generale, per i trasferimenti a qualsiasi titolo tra soggetti diversi di denaro contante, ex art. 49 comma 1 del DLgs. 231/2007, non sarà più di 1.999,99 euro (soglia di 2.000 euro) ma diventerà di 4.999,99 euro (soglia di 5.000 euro). Lo prevede il c.d. DL “Aiuti-quater” approvato ieri dal Consiglio dei Ministri.

L’intervento è operato sull’art. 49 comma 3-bis del DLgs. 231/2007.
Infatti, in base a questa disposizione, “a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, il divieto di cui al comma 1 [in tema di limiti all’utilizzo dei contanti] e la soglia di cui al comma 3 [in relazione all’attività di cambiavalute] sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2023, il predetto divieto di cui al comma 1 è riferito alla cifra di 1.000 euro”. Il DL “Aiuti-quater” sostituisce “1.000 euro” con “5.000 euro”.

Il limite in questione, quale che ne sia la causa o il titolo, varrà anche quando il trasferimento sarà effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiano artificiosamente frazionati (per operazione frazionata si intende un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni, ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale).

Il previsto innalzamento della soglia a 5.000 euro potrebbe indurre ad operare fin da subito nel rispetto di tale limite. Si tratterebbe, peraltro, di una condotta sanzionabile, dal momento che, in materia, in assenza di differenti indicazioni normative (cfr., in particolare, l’art. 69 comma 1 secondo periodo del DLgs. 231/2007), le violazioni sono assoggettate alla legge del tempo del loro verificarsi, ex art. 1 della L. 689/81 (cfr., tra le altre, Cass. n. 1693/2007).

Sempre dal punto di vista sanzionatorio, si ricorda che, ai sensi dell’art. 63 comma 1 del DLgs. 231/2007, fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina dei contanti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro. Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000 euro, invece, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali (art. 63 comma 6 del DLgs. 231/2007).

Con riguardo ai minimi edittali, peraltro, è da segnalare che non risultano (al momento) interventi sulla previsione di cui all’art. 63 comma 1-ter del DLgs. 231/2007 (come inserito dall’art. 18 comma 1 lett. b) del DL 124/2019 convertito, per garantire coerenza con le modifiche ai limiti), ai sensi del quale, per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale è pari a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, invece, il predetto minimo edittale è fissato a 1.000 euro.

Così restando le cose, quindi, anche per le violazioni commesse dal 1° gennaio 2023, nonostante la soglia di 5.000 euro, sembrerebbe poter operare il minimo edittale di 1.000 euro.
Restano immutate tutte le ulteriori previsioni che attengono a tale materia.
Di conseguenza, per l’attività dei cambiavalute iscritti nell’apposito registro si passerà alla soglia di 3.000 euro. Il legislatore, infatti, per tale attività, ha previsto la soglia di 2.000 euro solo fino alla fine dell’anno, lasciando immutata l’indicazione di base riferita, appunto, a 3.000 euro (cfr. l’art. 49 comma 3-bis del DLgs. 231/2007, ai sensi del quale solo il divieto di cui al comma 1, ovvero quello all’utilizzo dei contanti oltre i limiti, e non anche la soglia di cui al comma 3, ovvero quella prevista per l’attività di cambiavalute, sarà riferito alla soglia di 5.000 euro).

Resterà pari a 999,99 euro, invece, il limite di utilizzo di contanti per il servizio di rimessa di denaro (c.d. “money transfer”).
Ed anche i turisti stranieri (anche appartenenti alla Ue o allo Spazio economico europeo) potranno continuare a effettuare acquisti in contanti entro il limite di 15.000 euro. I commi da 1 a 2-bis dell’art. 3 del DL 16/2012 convertito, infatti, prevedono una deroga al divieto di trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori al limite generale e fino all’importo di 15.000 euro, per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo, effettuati da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana presso i commercianti al minuto, i soggetti equiparati (di cui all’art. 22 del DPR 633/72) e le agenzie di viaggio e turismo (di cui all’art. 74-ter del DPR 633/72).

Si ricorda, infine, che i limiti all’utilizzo del denaro contante presentano ricadute anche per i professionisti, che sono obbligati a comunicare alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato le infrazioni alle violazioni dei limiti di utilizzo del denaro contante delle quali acquisiscano notizia nello svolgimento della propria attività ex art. 51 comma 1 del DLgs. 231/2007.