Si svolge oggi l’evento di CNDCEC e Agenzia delle Entrate

Di PAMELA ALBERTI e NORBERTO VILLA

L’autodichiarazione aiuti di Stato COVID, in scadenza il prossimo 30 novembre, sarà oggetto, oggi, di un webinar a cura del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e della Fondazione nazionale dei commercialisti a cui parteciperà anche l’Agenzia delle Entrate.

L’evento prevede, oltre ai saluti da parte del Presidente del CNDCED, De Nuccio, e del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ruffini, alcune relazioni sull’autodichiarazione e una parte dedicata alle risposte a quesiti, tra cui dovrebbero essere analizzate anche quelle che abbiamo fatto pervenire e che auspichiamo possano fare luce sulle questioni ancora in sospeso.

Un primo aspetto è quello dei soggetti tenuti a presentare l’autodichiarazione, vale a dire gli operatori economici che hanno beneficiato di aiuti del regime “ombrello”, per cui sarebbe necessaria una conferma del fatto che anche le imprese cessate precedentemente al termine di presentazione dell’autodichiarazione siano tenute al rispetto dell’obbligo.

Dubbi anche sul calcolo dei costi fissi non coperti per la Sezione 3.12. Ad esempio, come osservato dalla circ. Assonime n. 37/2021, non è specificato se il periodo ammissibile possa avere una durata superiore a 12 mesi (ad esempio, dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2021) e, qualora ciò fosse possibile, come in tal caso possa effettuarsi il confronto con il 2019.
Sempre in relazione al calcolo dei costi fissi non coperti, alcuni chiarimenti sarebbero necessari anche con riguardo ai casi in cui siano state poste in essere operazioni straordinarie. Tema quello delle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, ecc.) per cui sarebbe auspicabile venissero chiarite le modalità di compilazione dell’autocertificazione.

In merito poi alla possibilità di allocare la medesima misura nella Sezione 3.1 e Sezione 3.12, stando alle istruzioni potrebbe porsi il dubbio se sia effettivamente possibile allocare l’intero importo di un aiuto della Sezione 3.1 nella Sezione 3.12, diversamente da quanto invece previsto nella risposta all’interrogazione parlamentare dell’11 maggio 2022, la quale ha affermato che il beneficiario può scegliere nell’autodichiarazione “se allocare l’aiuto in tutto o in parte” nella Sezione 3.12, sussistendo i requisiti.

Altre questioni controverse riguardano il riversamento degli aiuti in caso di superamento dei massimali.
Si consideri, ad esempio, il caso in cui il superamento dei limiti derivi dall’aver beneficiato sia di aiuti del regime “ombrello” che di altri aiuti.
In tal caso, non è chiaro quali siano le modalità per individuare gli aiuti da riversare: deve in tale ipotesi considerarsi l’ordine temporale, così da individuare quelli da riversare in quelli ricevuti successivamente? E qualora il superamento dovesse riferirsi ad aiuti al di fuori del regime “ombrello”, quali sono le modalità da seguire per il riversamento?

Allo stesso modo, chi si trova nella situazione per essere considerato impresa unica e nel contempo ad avere superato i massimali (considerando l’insieme degli aiuti beneficiati dai diversi soggetti partecipanti all’impresa unica medesima) con un conseguente obbligo a riversare parte degli stessi, non conosce ancora con chiarezza come individuare il soggetto tenuto al riversamento e le modalità con cui lo stesso deve essere effettuato.

Infine, ma i dubbi sono ancora tanti, ricordiamo che nella risposta dell’Agenzia delle Entrate ai garanti dei contribuenti 6 giugno 2022 n. 193485, viene affermato che nell’autodichiarazione vanno indicate, “in caso di superamento dei massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e/o 3.12, le modalità con cui il beneficiario intende sanare tale irregolarità (utilizzo dei massimali più elevati introdotti medio tempore, riversamento tramite modello F24 oppure scomputo da aiuti successivi)”.

Con riguardo allo “scomputo da aiuti successivi”, dovrebbe farsi riferimento soltanto agli aiuti per i quali è prevista specifica autodichiarazione (ad esempio, contributi per il wedding ex art. 1-ter del DL 73/2021, credito locazioni ex art. 5 del DL 4/2022), in cui è prevista uno riquadro dedicato, ma sul punto sarebbe auspicabile una conferma.