Perplessità sulla condizione posta dalla norma che gli acquirenti abbiano versato acconti mediante lo sconto in fattura e maturato il relativo credito

Di ENRICO ZANETTI e ARIANNA ZENI

Il termine finale per beneficiare del sismabonus “acquisti” nella versione superbonus, anziché nella “ordinaria” versione 75-85% ai sensi del comma 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013, è scaduto il 30 giugno 2022, ma un periodo aggiunto “sul fotofinish” al comma 4 dell’art. 119 del DL 34/2020 ha esteso sino al prossimo 31 dicembre, in presenza di specifiche condizioni, il termine entro cui poter stipulare rogiti con l’agevolazione al 110%.

Ne consegue che, in presenza di tutti i presupposti soggettivi, oggettivi e formali, l’applicazione del sismabonus acquisti in versione superbonus 110% è ammessa:
– se il rogito viene stipulato entro il 30 giugno 2022, sempre;
– se il rogito viene stipulato dopo il 30 giugno 2022, ma entro il 31 dicembre 2022, solo se sussistono tutte le condizioni poste dall’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 119 del DL 34/2020;
– se il rogito viene stipulato dopo il 31 dicembre 2022, mai in nessun caso.

Le condizioni poste dall’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 119 del DL 34/2020 implicano che alla data del 30 giugno 2022 risultino verificate tutte le seguenti circostanze “per gli acquirenti delle unità immobiliari”:
– “abbiano sottoscritto un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato”;
– “abbiano versato acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato il relativo credito d’imposta”;
– “abbiano ottenuto la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali”;
– “abbiano ottenuto il collaudo degli stessi e l’attestazione del collaudatore statico che asseveri il raggiungimento della riduzione di rischio sismico”;
– “l’immobile sia accatastato almeno in categoria F/4”.

Pur non costituendo un fulgido esempio di tecnica normativa, l’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 119 del DL 34/2020 risulta abbastanza chiaro nella parte in cui dispone, nella sostanza, che per potersi avvalere della norma di prolungamento al 31 dicembre 2022 del termine finale della finestra agevolata superbonus:
– è necessario che, entro il 30 giugno 2022, sia stato stipulato e registrato un contratto preliminare di compravendita e siano stati ultimati i lavori strutturali sull’edificio ricostruito, con rilascio delle attestazioni del direttore dei lavori su modello conforme all’Allegato B-1 del DM 58/2017 e del collaudatore statico su modello conforme all’Allegato B-2 del DM 58/2017;
– mentre non è necessario che, entro il 30 giugno 2022, siano stati ultimati anche i lavori di completamento e finitura sulle singole unità immobiliari che compongono l’edificio, con ottenimento della relativa agibilità ai sensi dell’art. 24 del DPR 380/2001, posto che viene esplicitato che è sufficiente che, alla data del 30 giugno 2022, “l’immobile sia accatastato almeno in categoria F/4”.

La norma suscita invece perplessità di ogni genere nella parte in cui pone l’ulteriore condizione che gli acquirenti “abbiano versato acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato il relativo credito d’imposta”.

Le perplessità concernono anzitutto una formulazione letterale che utilizza l’espressione gergale “sconto in fattura” per definire un meccanismo che più propriamente l’art. 121 comma 1 lett. a) del DL 34/2020 descrive come “sconto sul corrispettivo” (sulla cui applicazione, peraltro, nulla sembrerebbe poter vietare a fornitore e cliente di mettersi d’accordo eventualmente anche in un momento successivo a quello di emissione del documento di spesa con cui quel corrispettivo viene addebitato, nel qual caso la fattura viene emessa, evidentemente e del tutto legittimamente, senza l’annotazione ab origine di uno sconto la cui applicazione viene concordata tra le parti dopo), ma che sembra anche ignorare il fatto che gli acquirenti non maturano alcun credito di imposta a fronte del “meccanismo dello sconto in fattura”, perché è semmai in capo al cedente “con sconto in fattura” che tale credito di imposta matura.

Sul punto, sarebbe interessante conoscere la chiave di lettura di questo inciso normativo che ne dà l’Agenzia delle Entrate, auspicando che non sia quella di affermare che alla data del 30 giugno 2022 il credito di imposta che matura a fronte dello sconto sul corrispettivo risulti già accettato dal fornitore e “maturato” quindi sul suo cassetto fiscale.

Una simile interpretazione, infatti, ammesso e non concesso che possa essere condivisa, metterebbe fuori gioco tutte quelle situazioni in cui gli acconti sono stati versati con sconto in fattura applicato nel mese di giugno 2022, posto che in nessun caso questi crediti di imposta hanno potuto “maturare” nel cassetto fiscale del fornitore prima del giorno 10 del mese di luglio.