L’INPS precisa che è riconosciuta anche sui ratei di tredicesima di gennaio-luglio 2022 erogati da luglio

Di DANIELE SILVESTRO

L’integrazione dell’esonero della quota IVS a carico del lavoratore ex art. 20 del DL 115/2022, pari all’1,2%, relativamente ai ratei di tredicesima mensilità, viene riconosciuta anche sui mesi di competenza da gennaio a giugno 2022, purché erogati a partire dal periodo di paga di luglio 2022.
Lo ha precisato l’INPS con il messaggio n. 4009 pubblicato ieri, con il quale ha fornito nuove indicazioni per la compilazione del flusso UniEmens, anche a parziale rettifica di quanto indicato all’interno del messaggio n. 3499 dello scorso 26 settembre 2022.

Nel riepilogare il quadro normativo, si ricorda che l’art. 1 comma 121 della L. 234/2021 ha introdotto, per i rapporti di lavoro dipendente (ad eccezione dei rapporti di lavoro domestico), un esonero dello 0,8% sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. L’accesso all’esonero è possibile a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Successivamente, è intervenuto anche l’art. 20 del DL 115/2022 (c.d. DL “Aiuti-bis”), che ha previsto un incremento dell’1,2% dell’esonero in esame per un totale del 2%. Tale incremento – specifica la norma – trova applicazione per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 e comprende la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga. Sul punto, l’INPS ha dettato le indicazioni di carattere operativo con il messaggio n. 3499/2022 (si veda “Nell’esonero contributivo la riduzione opera distintamente sulla tredicesima” del 28 settembre 2022).

Ciò premesso, con il messaggio n. 4009 di ieri, l’INPS è tornata nuovamente sull’agevolazione affermando che l’integrazione dell’1,2% è applicabile anche ai ratei della tredicesima mensilità di competenza da gennaio a giugno 2022 se erogati dal periodo di paga da luglio 2022.

Operativamente, i datori di lavoro che nei mesi di luglio, agosto e settembre 2022 hanno erogato ratei di tredicesima di competenza da gennaio a settembre 2022 potranno procedere all’esposizione del valore residuale nei mesi di competenza ottobre, novembre e dicembre 2022, utilizzando il codice in uso “L097” (avente il significato di “Integrazione 1,2% esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – rateo tredicesima mensilità”), presente nell’elemento “CodiceCausale” di “InfoAggcausaliContrib” di “DenunciaIndividuale” di “DatiRetributivi”.

Sul punto, rettificando le istruzioni contenute nel precedente messaggio n. 3499/2022, l’Istituto di previdenza precisa che la valorizzazione dell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” per il codice “L097” deve essere effettuata seguendo le indicazioni già fornite per il codice “L026”, con l’esposizione dell’importo della retribuzione imponibile con esclusivo riferimento ai ratei della tredicesima mensilità.

Invece, i datori di lavoro che non hanno ancora erogato i ratei di tredicesima relativi alle mensilità da gennaio a settembre 2022, potranno fruire direttamente dell’esonero del 2% a partire dai flussi di competenza del mese di luglio 2022, validando il codice causale in uso “L095” (avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 – Rateo tredicesima mensilità 2%”).

L’INPS interviene anche nei confronti dei datori di lavoro che hanno provveduto alla corresponsione dell’esonero ex art. 20 del DL 115/2022 esponendo sul codice “L024” il conguaglio dell’esonero del 2% in alternativa allo 0,8%. Nello specifico, con lo scopo di permettere il corretto ricalcolo delle note di rettifica emesse, i suddetti datori di lavoro dovranno provvedere all’invio di un flusso di variazione sostituendo il codice “L024” con il codice “L094”.

Infine, con riferimento alla possibile erogazione della tredicesima mensilità su mesi diversi da dicembre, l’Istituto di previdenza precisa che il codice causale “L025” (avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – tredicesima mensilità”) può essere utilizzato anche sulle mensilità di ottobre e novembre 2022.