L’utilizzo dei modelli riduce i compensi dei notai

Di MAURIZIO MEOLI

A partire da domani, 5 novembre 2022, la costituzione on line di srl ordinarie e di srl semplificate (o srls) aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro diviene possibile anche tramite i modelli uniformi; opzione che consente la riduzione, alla metà, del compenso per l’attività notarile.

Il DLgs. 183/2021 ha previsto – dal 14 dicembre 2021 – che l’atto costitutivo delle srl e delle srls aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro possa essere ricevuto dal notaio, per atto pubblico informatico, con la partecipazione in videoconferenza di tutte le parti richiedenti o di alcune di esse.
È, quindi, possibile la costituzione in questione anche con i soci in parte presenti nello studio notarile e in parte mediante videoconferenza; in tal caso l’atto pubblico si stipula comunque in forma digitale, perché anche coloro che partecipano di persona firmano il file dell’atto costitutivo mediante sottoscrizione elettronica. Peraltro, in dottrina è stato sottolineato come, mentre per i soggetti fisicamente presenti presso il notaio la connessione potrebbe anche essere cumulativa, non altrettanto sarebbe possibile per i soggetti partecipanti da remoto. Per questi, infatti, una connessione “individuale” ed “univoca” appare strumentale rispetto all’esigenza di assicurare un’adeguata indagine, da parte del notaio, su identità, volontà e capacità.

Gli atti costitutivi di srl e di srls sono ricevuti mediante l’utilizzo di una piattaforma telematica che è predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del Notariato. Ad oggi, sarebbero state così costituite circa 400 srl.
Il DLgs. 183/2021 (art. 2 comma 3) ha anche riconosciuto la possibilità di utilizzare, ai fini in questione, modelli uniformi con riduzione del compenso per l’attività notarile, che viene determinato in misura non superiore a quello previsto dalla Tabella C)-Notai del decreto del Ministro della Giustizia n. 140/2012, ridotto alla metà. Tali modelli – che avrebbero dovuto essere adottati con decreto del MISE entro la metà di febbraio 2021 (sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del DLgs. 183/2021) – sono stati adottati solo di recente, con il decreto n. 155/2022, pubblicato sulla G.U. n. 247/2022 e in vigore da domani.

I modelli in questione non sono privi di profili problematici. Al di là di quanto già evidenziato su Eutekne.info (si veda “Sui controlli nelle srl i modelli del MISE sembrano da rivedere” del 31 ottobre 2022), si consideri la previsione dell’art. 19 dello statuto standard delle srl ordinarie, ai sensi del quale, il CdA è convocato dal presidente con avviso da inoltrarsi a ciascun amministratore, nonché all’organo di controllo “o al revisore”, se nominati. Il CdA, inoltre, è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso, nonché l’organo di controllo “o il revisore”, se nominati, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato (art. 19.2 e .3).

Ne emerge, da un lato, una necessaria alternativa tra “organo di controllo” e “revisore legale” in caso di obbligo di nomina ex art. 2477 comma 2 c.c., e, dall’altro, una partecipazione del revisore legale, nominato in alternativa all’organo di controllo, ai CdA; ipotesi non prevista da alcuna disposizione normativa.

Ma è anche la previsione dedicata alle adunanze del CdA a destare perplessità. L’art. 19.4, infatti, stabilisce che esse “possono svolgersi, ove lo consenta l’avviso di convocazione, anche con gli intervenuti diversi dal presidente dislocati in altri luoghi, rispetto alla sede sociale, purché collegati in modalità audio-video e a condizione che sia rispettato in modo compiuto e corretto il metodo collegiale. In ogni caso la riunione si intende svolta nel luogo in cui sia presente il presidente”. Mentre il primo periodo riportato induce a ipotizzare una necessaria presenza del presidente del CdA nella sede sociale, il secondo sembra consentire anche a quest’ultimo una partecipazione da un luogo a scelta.

Si tenga presente, inoltre, che, sia ai fini della convocazione dell’assemblea, che ai fini della dichiarazione di recesso da parte dei soci, nei casi previsti dalla legge, la comunicazione deve essere effettuata, unicamente, mediante documento informatico sottoscritto digitalmente ed inviato tramite PEC. Soluzione che, in concreto, potrebbe risultare eccessivamente rigida.

Quanto al modello standard di atto costitutivo e di statuto di srls, infine, il DM 155/2022, confermando l’ambigua formulazione già utilizzata per il modello di default, di cui al DM 138/2012, affida la rappresentanza generale della società “all’organo di amministrazione”. Previsione che, come sottolineato in dottrina, potrebbe far pensare che, in caso di CdA, la rappresentanza sia ad esso affidata congiuntamente (all’unanimità o a maggioranza); laddove, l’art. 2475-bis comma 1 c.c. affida la rappresentanza della srl, genericamente, a ciascun amministratore, mentre l’art. 21.1 lett. i) del modello uniforme di srl, in caso di CdA, la riconosce al presidente.