Il termine riguarda la verifica, da parte degli uffici regionali, della sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione

Di LUCIANO DE ANGELIS

Scadrà il prossimo 7 novembre il termine ultimo concesso agli uffici regionali per la verifica della sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione nel RUNTS delle ODV e delle APS.
Il termine in oggetto, rispetto a quello originario del 20 agosto (previsto dal combinato disposto degli artt. 54 comma 2 del CTS e 31 del DM 106/2020) è stato prorogato dall’art. 25-bis del DL 21 giugno 2022 n. 73, conv. L. 4 agosto 2022 n. 122.
Le nuove disposizioni normative hanno previsto che ai fini del computo di tale termine (180 giorni, ndr) non si tiene conto del periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 15 settembre 2022. In relazione a quanto sopra il nuovo termine è stato prorogato al 5 novembre, che cadendo di sabato slitterà al 7 novembre.

Venendo ai numeri, al 1° novembre risultano iscritti al registro 56.637 enti. Dei circa 88.000 enti soggetti a trasmigrazione (intorno a 50.000 APS e 38.000 ODV) circa 25.000 (24.942) sono già trasmigrati nel RUNTS, mentre oltre 26.000 (26.237) risultano in una situazione di sospensione essendo la loro iscrizione legata a una richiesta pendente di integrazione documentale/o modifiche statutarie. Va peraltro segnalato che gli enti a cui la trasmigrazione è stata oggetto di diniego superano a oggi le mille unità (1.103).

Va inoltre ricordato che il DL 73/2022 convertito, attraverso l’art. 26-bis, ha posticipato al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale le ODV, le APS e le Onlus iscritte nei previgenti registri possono ricorrere alle modalità e alle maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria per apportare ai propri statuti le modifiche necessarie ad adeguarli al Codice del Terzo settore.
In altre parole, qualora il RUNTS, anche a seguito dei termini posticipati per il vaglio della situazione dei vari enti evidenziasse ad APS, ODV e Onlus la necessità di apportare modifiche statutarie inderogabili al fine di rendere gli stessi iscrivibili nel Registro del Terzo settore, detti enti potranno continuare a farlo con le maggioranze proprie delle assemblee ordinarie.

Gli enti oggetto di trasmigrazione che non vedranno la propria posizione assoggettata a un provvedimento espresso di iscrizione o diniego entro il prossimo 7 novembre (scadenza dei termini procedimentali assegnati all’ufficio), saranno assoggettati alle disposizioni di cui all’art. 9 comma 5 del DM 106/2020. In questi casi, quindi la domanda di iscrizione (o trasmigrazione) si intende comunque accolta, secondo il meccanismo del silenzio assenso. Tali enti confluiranno in un apposito elenco degli iscritti a seguito della decorrenza dei termini procedimentali. I dati e gli atti degli enti in parola, come chiarisce il § 5.4 dell’allegato A al DM 106 sono “resi disponibili come presentati nelle relative istanze qualora abbiano superato i controlli formali di accettazione”. Il dato normativo, peraltro, non evidenzia entro quali termini temporali gli enti iscritti nella lista confluiranno nelle apposite sezioni del RUNTS.

È appena il caso di ricordare, infine, che a oggi, sostanzialmente fuori dal RUNTS risultano ancora le circa 23.000 Onlus. Per essere iscritte al RUNTS, le Onlus iscritte nell’elenco dell’Agenzia delle Entrate, a partire dallo scorso 28 febbraio, devono presentare domanda ai sensi dell’art. 34 comma 3 del DM 106/2020. Ai sensi dell’art. 104 comma 2 del CTS, le disposizioni fiscali del RUNTS si applicano alle Onlus a decorrere dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea. Ne deriva che se esse richiedessero ora l’iscrizione al RUNTS acquisirebbero la qualifica di ETS senza poter beneficiare dei relativi vantaggi fiscali (art. 101 comma 10 del CTS) e perderebbero inoltre la qualifica di Onlus, con conseguente cessazione delle agevolazioni connesse a tale qualifica.
Essendo iniziata l’interlocuzione fra il nostro Governo e la Commissione europea nel mese di settembre e prevedendosi la definitiva autorizzazione della Commissione nella primavera del 2023, per questi appare verosimile che la domanda sarà inoltrata nei primi mesi del 2024.

Le tematiche relative agli enti del Terzo settore sono analizzate nel Quaderno Eutekne n. 166/2022 “La Riforma del Terzo settore – Profili civilistici e fiscali” e saranno approfondite nel percorso specialistico “Il terzo settore nella pratica operativa”, in programma a partire dal 10 novembre.