Desta perplessità la clausola sulla «nomina dell’organo di controllo o del revisore»

Di MAURIZIO MEOLI

Il Ministero dello Sviluppo economico, con il decreto n. 155 del 26 luglio scorso (pubblicato sulla G.U. n. 247/2022), in attuazione dell’art. 2 comma 3 del DLgs. 183/2021, ha adottato i modelli di atti costitutivi di srl e di srls utilizzabili in caso di costituzione on line.

Tale DLgs. consente la costituzione on line di srl “ordinarie” (con qualsiasi capitale sociale e, quindi, anche nella forma a capitale ridotto ovvero compreso tra un euro e 9.999 euro) e di srl semplificate (o srls) aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro.
Ai sensi del citato terzo comma dell’art. 2, gli atti costitutivi di tali società possono essere ricevuti dal notaio per atto pubblico informatico anche utilizzando i suddetti modelli. In tal caso, il compenso per l’attività notarile è determinato in misura non superiore a quello previsto dalla Tabella C)-Notai del decreto del Ministro della Giustizia n. 140/2102, ridotto alla metà.

Il modello relativo alle srl ordinarie, tuttavia, presenta alcuni passaggi che destano perplessità.
Ci si riferisce, in particolare, al testo dell’art. 22.1 in tema di “nomina dell’organo di controllo o del revisore”.
Nel primo periodo della clausola si ricorda come, ai sensi dell’art. 2477 comma 1 c.c., sia possibile nominare un organo di controllo o un revisore anche al di fuori delle ipotesi in cui tale nomina dovesse essere obbligatoria. I periodi successivi, invece, che appaiono tutti dedicati all’ipotesi di nomina obbligatoria di un “controllore”, stabiliscono che:
– la nomina è obbligatoria nei casi previsti dal secondo comma dell’art. 2477 c.c.;
– ove nominato, l’organo di controllo avrà competenze e poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa in materia di spa in quanto compatibile col dettato dell’art. 2477 c.c.;
– qualora, in alternativa all’organo di controllo e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore o una società di revisione, si applicano al revisore o alla società di revisione tutte le norme previste per gli stessi in materia di spa.

Innanzitutto, non si comprende l’inciso “fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso” ovvero fuori dai casi di obbligatorietà dell’organo di controllo. I presupposti per la nomina dell’organo di controllo, infatti, coincidono con quelli per la nomina del revisore legale. Ragion per cui, in assenza dei presupposti di obbligatorietà della nomina dell’organo di controllo neppure vi sarebbe l’obbligo di nominare il revisore legale.

Tralasciando tale inciso, non appare comunque chiara l’ulteriore precisazione secondo la quale, in caso di nomina del revisore legale, in alternativa all’organo di controllo, al revisore medesimo siano da applicare le sole norme “previste per gli stessi [revisori legali] in materia di società per azioni”. Questa indicazione, infatti, non avrebbe un gran valore se riferita alle uniche due disposizioni che, nel contesto della disciplina codicistica della spa, sono dedicate alla revisione legale dei conti, ovvero:
– l’art. 2409-bis c.c., che riserva la revisione legale a un soggetto iscritto nell’apposito registro e diverso dal Collegio sindacale, salvo che lo statuto di società non tenute alla redazione del bilancio consolidato affidi questa funzione al Collegio sindacale, in tal caso costituito da tutti revisori legali);
– l’art. 2409-septies c.c., sullo scambio di informazioni tra revisore legale e Collegio sindacale.
Più opportunamente, quindi, il riferimento avrebbe dovuto essere effettuato al DLgs. 39/2010.

A ogni modo, la clausola sembrerebbe autorizzare una scelta tra nomina dell’organo di controllo, con funzioni di solo controllo sulla legalità dell’attività amministrativa, e nomina di un revisore legale, quale soggetto deputato al solo svolgimento di tale funzione.
Ciò in un contesto in cui la soluzione che appare maggioritaria tende a ritenere in ogni caso necessaria la revisione legale (cfr. la circ. Confindustria n. 19510/2012, la circ. Assonime n. 6/2012 e il caso Assonime 3/2012). Aderendosi a tale ricostruzione, peraltro, l’opzione per l’organo di controllo con funzioni di revisione legale potrebbe essere preclusa dal fatto che lo statuto nulla dice circa la possibilità di affidare all’organo di controllo, in assenza di obbligo di bilancio consolidato, anche tale funzione.

Si potrebbe, allora, optare per la presenza del solo revisore legale. Rispetto a simile scelta, però, non può non evidenziarsi come una srl obbligata alla nomina di controllori difficilmente potrebbe considerarsi adeguatamente strutturata, dal punto di vista organizzativo, in assenza di un organo di controllo sulla legalità. Adeguata strutturazione imposta sia dall’art. 2086 comma 2 c.c. che dall’art. 3 comma 2 del DLgs. 14/2019, anche ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative.
Tanto è vero che solo all’organo di controllo (e non al revisore legale) l’art. 25-octies comma 1 del DLgs. 14/2019 impone di segnalare, per iscritto, all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza di composizione negoziata di cui all’art. 17 del medesimo DLgs.