L’una tantum viene erogata solo dal datore di lavoro che riceve la dichiarazione da parte del dipendente

Di DANIELE SILVESTRO

Con la pubblicazione della circ. n. 116/2022 e del messaggio n. 3808/2022, con i quali l’INPS ha – rispettivamente – dettato le indicazioni operative sull’indennità una tantum di 150 euro ex art. 18 del DL 144/2022 e fornito il fac simile di dichiarazione da consegnare al dipendente, i datori di lavoro hanno a disposizione le informazioni necessarie per il riconoscimento dell’importo di 150 euro nel mese di novembre e il recupero tramite UniEmens.

Tuttavia, rimangono ancora alcune questioni su cui la circolare n. 116/2022 non si è soffermata con particolare dettaglio; ci si riferisce al rispetto del limite di retribuzione imponibile di 1.538 euro in presenza di più datori di lavoro nel mese di novembre 2022.

Si ricorda che il comma 1 del citato art. 18 introduce una nuova indennità una tantum di 150 euro in favore dei lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro e che non siano titolari dei trattamenti di cui all’art. 19. Tale importo viene riconosciuto per il tramite dei datori di lavoro, in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’art. 19 commi 1 e 16 del DL 144/2022.

Nei successivi commi viene altresì specificato che l’indennità spetta anche nei casi in cui il lavoratore:
– sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS;
– sia titolare di più rapporti di lavoro. In questo caso, afferma l’INPS, il lavoratore dovrà presentare la dichiarazione al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità.

Considerando quanto previsto espressamente dalla norma, ai fini dell’accesso all’indennità una tantum di 150 euro, il dipendente deve avere una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro. Pertanto, stante il dettato letterale della norma, il limite di 1.538 euro dovrebbe essere considerato prendendo come riferimento il mese di competenza novembre 2022 e non un singolo rapporto di lavoro, con la conseguenza che occorrerebbe considerare gli imponibili di tutti i rapporti di lavoro del mese in questione. Sul punto, con la circ. n. 116/2022 l’INPS non specifica nulla, limitandosi a precisare che il limite della retribuzione mensile deve essere inteso come retribuzione imponibile ai fini previdenziali (e deve essere rispettato anche nelle ipotesi in cui nel mese di novembre vi sia copertura figurativa parziale).

D’altro canto, prendere come riferimento un solo rapporto di lavoro e non l’intero imponibile del mese potrebbe creare delle disparità di trattamento tra i lavoratori. Si pensi, ad esempio, ad un lavoratore full time con un imponibile previdenziale di 1.600 euro e un lavoratore con due contratti part time con due diversi datori, entrambi con un imponibile previdenziale di 800 euro. Il datore di lavoro non eroga l’indennità al lavoratore full time in quanto l’imponibile di 1.600 euro risulta eccedente il limite di 1.538 euro, ma riconoscerebbe l’indennità al dipendente part time con una retribuzione imponibile di 800 euro seppure quest’ultimo – con l’ulteriore rapporto – raggiunga il medesimo imponibile previdenziale del lavoratore full time (ovverosia 1.600 euro).

In presenza di più rapporti di lavoro nel mese di novembre, il datore di lavoro che eroga l’indennità dovrebbe dunque venire a conoscenza anche della retribuzione imponibile ai fini previdenziali del mese di novembre 2022 dell’ulteriore ed eventuale rapporto di lavoro, così da poterne verificare il diritto ed erogare l’indennità di 150 euro.
Tuttavia, sul punto non sono state previste specifiche modalità operative. Stante quanto previsto espressamente dalla norma, infatti, il lavoratore non deve dichiarare il rispetto del limite di 1.538 euro ma solamente la non titolarità dei trattamenti di cui all’art. 19 commi 1 e 16, ovverosia:
– non titolarità di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione (comma 1);
– non appartenenza a un nucleo familiare beneficiario del reddito di cittadinanza (comma 16).

Neanche il fac simile messo a disposizione dall’INPS con il messaggio n. 3808/2022 prevede una dichiarazione relativa al rispetto del limite di retribuzione imponibile di 1.538 euro. Tuttavia, sul punto si evidenzia come lo stesso Istituto previdenziale abbia specificato che il fac simile è stato reso disponibile al fine di agevolare gli adempimenti da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro e costituisce solo uno strumento di supporto, personalizzabile dal datore di lavoro e non vincolante.